Istruzione pubblica – Dottorato di ricerca – Esclusione – Giudizio negativo collegio docenti – Assenza valutazione negativa di merito – Tutela cautelare – Sussitenza presupposti 

Appare prima facie illegittimo, ai fini della concessione della tutela cautelare, il decreto di esclusione dal dottorato di ricerca, basato su un giudizio di non congruenza che non esprime una valutazione di “merito” dei risultati raggiunti e, inoltre, non contiene una seria confutazione del parere positivo espresso dal tutor.

N. 00697/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00523/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Nathascia Amato, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Alberto Giuffrè, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Università  degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del decreto di esclusione dal dottorato di ricerca in Biotecnologie dei prodotti alimentari, prot. n. 2826 – III/6, rep. D.R. n. 180 – 2014 del 29.1.2014;
– di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e conseguente al provvedimento impugnato, anche allo stato non conosciuto, compresi, ove occorra, il verbale n. 5 del 13.12.2013 ed il verbale n. 3 del 10.9.2013 del Collegio docenti;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 19 novembre 2014:
– del verbale del Collegio dei docenti n. 2 del 5.6.2014, avente ad oggetto “Nuova e più approfondita valutazione del lavoro di ricerca svolto dalla dott.ssa Nathascia Amato”;
– decreto di conferma dell’esclusione D.R. prot. n. 18691 del 23.7.2014, rep. n. 968 – 2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università  degli Studi di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Damato, su delega dell’avv. Felice A. Giuffrè, per la ricorrente e avv. dello Stato Isabella Piracci, per le amministrazioni intimate;
 
Considerato che, pur in disparte le disposizioni regolamentari invocate, il colloquio orale è stato ritenuto necessario nel dicembre 2013, in sede di prima valutazione, ai fini della verifica preordinata al passaggio dell’odierna ricorrente al terzo anno di dottorato e che, pertanto, in sede di riesame dei risultati del lavoro di ricerca disposto con precedente ordinanza di questa Sezione, il Collegio dei docenti avrebbe dovuto ripetere la valutazione osservando le stesse modalità ;
Considerato che il giudizio di non congruenza della sperimentazione effettuata rispetto al progetto di ricerca approvato alla fine del primo anno non esprime una valutazione di “merito” dei risultati raggiunti e che, in ogni caso, non contiene una seria confutazione del parere positivo espresso dal tutor nè tiene in alcun conto la circostanza che il tutor stesso fosse stato tempestivamente edotto in merito ai parziali mutamenti del programma di ricerca, creando affidamento nella ricorrente;
Rilevato, infine, che il percorso formativo è ancora in corso (si stanno, infatti, valutando i risultati intermedi della sperimentazione) sicchè, compatibilmente con gli obiettivi perseguiti, il Collegio dei Docenti potrebbe ragionevolmente valutare di recepire -almeno in parte- le variazioni al progetto di ricerca di cui si tratta;
Ribadito, infine, che si ritiene sussistere il presupposto del periculum in mora poichè la valutazione gravata compromette gli esiti dell’intero percorso formativo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare disponendo un nuovo riesame alla luce dei rilievi espressi in motivazione. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)