Istruzione pubblica – D.Lgs. n. 212/2005 – Interpretazione – Giudizio cautelare – Requisiti – Sussistenza

Atteso che il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art 7 del D.P.R. n. 212/05 prescrive il possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per l’effettivo conseguimento del diploma accademico e non già  per l’ammissione al corso di secondo livello, posto che una diversa interpretazione mortificherebbe la ratio della deroga di cui al richiamato comma 3 dell’art. 7, va accolta l’istanza cautelare, sussitendo entrambi i presupposti ex lege, nell’ipotesi in cui il provvedimento gravato – l’annullamento del Diploma accademico di secondo livello in discipline musicali  – comprometta la carriera artistica della ricorrente (nella specie il Direttore del Conservatorio di Musica aveva disposto nei confronti della ricorrente: “¦ di annullare in autotutela il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali – indirizzo amministrativo compositivo -D.M. 08/01/2004- scuola di Flauto – curriculum scolastico conseguito il 26.03.2014 con votazione 110, lode e menzione speciale¦”).

N. 00698/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01362/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2014, proposto da:
Ylenia Carbonara, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cognetti, n. 58;
contro
Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli e Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prot. n. 4425-S/23 del 20.10.2014 con cui il Direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli ha disposto nei confronti della ricorrente: “¦di annullare in autotutela il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali – indirizzo amministrativo compositivo (D.M. 08/01/2004) scuola di Flauto – curriculum solistico conseguito il 26.03.2014 con votazione 110, lode e menzione speciale¦” ;
– ove occorra, dell’art. 24 del regolamento didattico del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, approvato con decreto dirigenziale AFAM n. 247 del 9.12.2010, laddove applicato nel senso di imporre il disposto annullamento d’ufficio del titolo accademico di II livello conseguito dalla ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorchè dalla medesima non conosciuto;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michele Didonna, per la ricorrente e avv. dello Stato Isabella Piracci, per le amministrazioni intimate;
 
Considerato che -ad un esame sommario proprio di questa fase cautelare- l’art. 4 della legge n. 508/99 disciplina il regime previgente, non applicabile alla fattispecie e che il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.7 del D.P.R. n. 212/05 prescrive il possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per l’effettivo conseguimento del diploma accademico e non già  per l’ammissione al corso di secondo livello;
Ritenuto che una diversa interpretazione mortificherebbe la ratio della deroga di cui al richiamato comma 3 dell’art.7;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora giacchè il provvedimento gravato compromette la brillante carriera artistica della ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare. Spese compensate.
Fissa la discussione del gravame all’udienza del 12 novembre 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)