1. Elezioni – Elezioni comunali – Premio di maggioranza – Assegnazione dei seggi – Arrotondamento per eccesso – Numero dei seggi contenente cifra decimale inferiore a 50 centesimi – Illegittimità  – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Giudizio in materia elettorale – Elezioni comunali – Legittimazione passiva – Ministero dell’Interno, Prefettura e Ufficio Elettorale – Non sussiste

1. Dagli artt. 71, comma 8, e 75, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali), in tema di elezione negli Enti Locali, è desumibile il principio generale per il quale, in caso di assegnazione dei seggi tramite il premio di maggioranza, qualora il numero dei seggi da assegnare alla lista contiene una cifra decimale superiore a 50 centesimi, l’arrotondamento avviene per eccesso. (Nel caso di specie il Collegio ha annullato la decisione dell’Ufficio Elettorale di assegnare alla lista vincitrice al ballottaggio nelle elezioni alla carica di consigliere municipale, in applicazione del premio di maggioranza del 60%, 8 seggi su 12 anzichè 7, tenuto conto che l’arrotondamento, in tal caso, sarebbe dovuto avvenire per difetto).


2. Nel giudizio relativo all’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi, la legittimazione passiva è attribuita all’Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati elettorali e non all’Amministrazione statale o agli organi che, seppur abbiano svolto compiti elettorali, non sono portatori di un interesse apprezzabile al mantenimento dei propri atti. 

N. 01488/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2014, proposto da Nitti Mariangela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Bellomo e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Davide Bellomo in Bari, via Principe Amedeo, 164;

contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Bari e Ufficio Centrale Elettorale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Bari;
Comune di Bari – Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto);

nei confronti di
Cecinato Giuseppe;

per l’annullamento
– del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto) della città  di Bari, in occasione della tornata elettorale del 25 maggio 2014 e successivo ballottaggio dell’8 giugno 2014, reso noto in data 7 luglio 2014, limitatamente:
– alla parte in cui assegna al gruppo di liste collegate con il candidato proclamato eletto Presidente del Municipio n. 8 seggi, anzichè i 7 previsti;
– alla parte in cui assegna ai gruppi di liste collegate con i candidati non proclamati eletti alla carica di Presidente del Municipio n. 4 seggi anzichè i 5 previsti;
– alla parte in cui assegna n. 3 seggi al gruppo di liste collegate con il candidato Presidente n. 5 (De Giulio), invece dei 4 previsti;
– alla parte in cui nomina consigliere municipale il sig. Giuseppe Cecinato (candidato nelle liste del Partito Democratico) anzichè la ricorrente sig.ra Mariangela Nitti, candidata più suffragata nella lista Movimento Politico Schittulli;
– di tutti gli atti del procedimento elettorale, preordinati e connessi, relativi all’attribuzione dei seggi di consigliere municipale limitatamente all’interesse della ricorrente e in modo particolare:
– del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale per l’Elezione diretta del Presidente e del Consiglio del Municipio n. 4;
– del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale Centrale a seguito del turno di ballottaggio per l’Elezione diretta del Presidente e del Consiglio del Municipio n. 4;
con conseguente correzione dei risultati elettorali e con la proclamazione alla carica di consigliere del Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto) per la città  di Bari della sir.ra Mariangela Nitti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Bari e dell’Ufficio Centrale Elettorale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Francesco Paolo Bello, Davide Bellomo e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 25 maggio 2014 si tenevano in Bari le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del Sindaco della città , nonchè per le elezioni del Presidente e dei Consigli dei cinque nuovi Municipi.
L’odierna ricorrente Nitti Mariangela si presentava quale candidata al Consiglio del Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto) della lista n. 18 “Movimento Politico Schittulli” collegata al candidato alla carica di Presidente n. 5 sig. Michele De Giulio.
All’esito della tornata elettorale nessuno dei candidati raggiungeva il quorum necessario per l’elezione diretta e pertanto venivano ammessi al turno di ballottaggio il candidato n. 4 sig. Nicola Acquaviva (che aveva ottenuto n. 9997 preferenze) ed il candidato n. 5 sig. Michele De Giulio (che aveva ottenuto n. 8133 preferenze).
Tra le liste collegate al candidato n. 5, la lista “Forza Italia” otteneva n. 3302 voti di lista validi, mentre la lista “Movimento Politico Schittulli” otteneva n. 1392 voti di lista validi.
All’interno di quest’ultima lista, l’odierna ricorrente Nitti Mariangela risultava la più suffragata con n. 526 voti di preferenza.
In data 8.6.2014 si svolgeva il ballottaggio per l’elezione del Presidente e del Consiglio del Municipio n. 4 della città  di Bari.
Con n. 7577 preferenze al ballottaggio prevaleva il candidato Presidente di centrosinistra Nicola Acquaviva.
Risultava sconfitto il candidato di centrodestra Michele De Giulio con n. 4217 preferenze.
Dopo aver determinato la cifra elettorale complessiva delle liste collegate con i candidati alla carica di Presidente, l’Ufficio Elettorale Centrale procedeva ai sensi dell’art. 73, comma 8 dlgs n. 267/2000 alla determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
I seggi complessivamente attribuibili risultavano pari a 12.
Non avendo ottenuto la lista collegata al candidato Presidente (vittorioso) il 60% dei seggi del Consiglio del Municipio, l’Ufficio Elettorale Centrale procedeva ai sensi dell’art. 73, comma 10 dlgs n. 267/2000 ad assegnare 8 dei 12 seggi disponibili al gruppo di liste collegate al candidato Presidente (Acquaviva), così residuando soli 4 seggi per le opposizioni.
L’interessata Nitti Mariangela contestava con il presente ricorso il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto), limitatamente alla parte in cui assegna al gruppo di liste collegate con il candidato (Nicola Acquaviva di centrosinistra) proclamato eletto Presidente del Municipio, n. 8 seggi, anzichè i 7 previsti e nella parte in cui assegna ai gruppi di liste collegate con i candidati non proclamati eletti alla carica di Presidente del Municipio, n. 4 seggi, anzichè i 5 previsti.
Invocava, pertanto, la correzione dei risultati elettorali in proprio favore.
Deduceva censure sinteticamente riconducibili alla illegittima attribuzione dei seggi:
– violazione di legge; violazione dell’art. 73 dlgs n. 267/2000; eccesso di potere; ingiustizia manifesta; erroneità ; violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere; contraddittorietà  manifesta: in virtù del numero complessivo dei seggi da assegnare (ovvero 12) il 60% dei seggi risulta pari a 7,2, cifra che non potrebbe – come viceversa avvenuto nel caso di specie – essere arrotondata per eccesso, dovendo invece essere approssimata per difetto; conseguentemente, il premio di maggioranza attribuito alla lista del candidato vincitore si sarebbe dovuto concretizzare in soli 7 seggi e non 8; alle opposizioni (centrodestra e movimento cinque stelle) si sarebbero dovuti attribuire 5 seggi e non 4; dei 5 seggi (da attribuire alle opposizioni), quattro sarebbero dovuti essere assegnati al gruppo di liste collegate al candidato De Giulio ed un seggio al Movimento 5 Stelle; il quarto seggio sarebbe dovuto essere assegnato al Movimento Politico Schittulli e quindi all’odierna ricorrente (che è risultata la più suffragata nella predetta lista).
Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Bari e l’Ufficio Centrale Elettorale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato nei sensi di cui in motivazione.
Le disposizioni rilevanti ai fini della soluzione della fattispecie in esame sono le seguenti:
– art. 17, comma 2 dlgs n. 267/2000 (TUEL): “L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.”;
– art. 23 dello Statuto del Comune di Bari in tema di “Regolamento per il decentramento”: “Il numero, l’estensione territoriale, l’organizzazione e il funzionamento delle Circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dall’apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, sentito il parere dei Consigli circoscrizionali esistenti a quel momento.
Lo stesso regolamento fissa le modalità  e il procedimento delle elezioni degli organi della Circoscrizione …”;
– art. 19, comma 10 del regolamento per il decentramento del Comune di Bari: “Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già  conseguito, ai sensi del comma 7, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre chè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.”.
Il tenore letterale di quest’ultima disposizione è analogo a quello della previsione normativa di cui all’art. 73, comma 10 dlgs n. 267/2000 in tema di “Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”:
«Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già  superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.».
Le norme da ultimo analizzate (i.e. art. 19, comma 10 del regolamento per il decentramento del Comune di Bari e art. 73, comma 10 dlgs n. 267/2000), diversamente da quanto contemplato, con riferimento alla “Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti”, dall’art. 71, comma 8 dlgs n. 267/2000 (“Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità  superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.”), non contengono alcuna regolamentazione (rispettivamente per l’elezione del Consiglio del Municipio e per l’elezione del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) dell’ipotesi (verificatasi nella fattispecie in esame) in cui il numero dei consiglieri da assegnare alla lista vincitrice contenga una cifra decimale (inferiore a 50 centesimi) e nulla dispongono in tema di arrotondamento.
Tuttavia, ritiene questo Collegio che la corretta interpretazione dell’art. 19, comma 10 del regolamento per il decentramento del Comune di Bari è quella ricavabile dalla espressa regolamentazione dettata dall’art. 71, comma 8 dlgs n. 267/2000 con riferimento alla elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.
Invero, come sottolineato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2012, n. 2928; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 dicembre 2011, n. 3137; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 1570 e T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 490), il 60% dei seggi (quale premio di maggioranza) rappresenta comunque un limite invalicabile e non superabile, tenuto conto che il sistema dell’arrotondamento nulla toglie alla governabilità  dell’ente, potendo la maggioranza contare sempre su un sostanzioso margine numerico (derivante dal premio di maggioranza) e senza ignorare che trattasi di un premio di maggioranza dato a scapito della rappresentatività  politico – amministrativa della minoranza che deve mantenere una sua capacità  operativa e di contro – bilanciamento.
Inoltre, in assenza di specifica regolamentazione sul punto, deve trovare applicazione ai sensi dell’art. 12, comma 2 delle preleggi (cd. analogia legis) quanto espressamente previsto, per una fattispecie simile, dal menzionato art. 71, comma 8 dlgs n. 267/2000 in tema di arrotondamento.
Che, peraltro, la regola espressa in tema di arrotondamento dettata dall’art. 71, comma 8 dlgs n. 163/2006 costituisca principio generale dell’ordinamento è confermato dalla analoga previsione contenuta nell’art. 75, comma 8 dlgs n. 267/2000 in tema di elezione del Consiglio provinciale (“Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità  superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. ¦”).
Ne consegue che in virtù del suddetto principio generale desumibile dai citati artt. 71, comma 8 e 75, comma 8 dlgs n. 267/2000 l’arrotondamento nel caso di specie doveva essere all’unità  inferiore, contenendo il numero (i.e.7,2 seggi, pari al 60 % dei 12 seggi disponibili) dei consiglieri da assegnare alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
L’opposta soluzione in concreto seguita dalla Amministrazione ha portato alla illegittima attribuzione di un premio di maggioranza (pari al 66,6%) non ragionevole rispetto al limite – come detto – invalicabile del 60%.
In conclusione, come condivisibilmente affermato da parte ricorrente, il premio di maggioranza attribuito alla lista del candidato Presidente vincitore si doveva concretizzare in soli 7 seggi e non 8.
Alle opposizioni (centrodestra e Movimento 5 Stelle) dovevano essere attribuiti 5 seggi e non 4.
Dei 5 seggi (da attribuire alle opposizioni), quattro dovevano essere assegnati al gruppo di liste collegate al candidato De Giulio.
Il quarto seggio doveva essere attribuito al Movimento Politico Schittulli e quindi all’odierna ricorrente (che è risultata la più suffragata nella predetta lista) in luogo del controinteressato Cecinato Giuseppe.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento nei limiti dell’interesse della ricorrente degli atti impugnati e la consequenziale correzione dei risultati elettorali con proclamazione alla carica di consigliere del Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto) per la città  di Bari di Nitti Mariangela in luogo di Cecinato Giuseppe.
Deve, infine, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Bari e dell’Ufficio Centrale Elettorale.
Infatti, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6607, relativamente al giudizio per l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi “… la legittimazione passiva va attribuita all’Amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto della lite, e non all’Amministrazione statale o agli organi, quale l’Ufficio elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di primaria importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi subito dopo effettuata la proclamazione degli eletti e che non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti.”.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così dispone:
– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati;
– corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, proclama eletta alla carica di consigliere del Municipio n. 4 (Ceglie – Carbonara – Loseto) per la città  di Bari Nitti Mariangela in luogo di Cecinato Giuseppe;
– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Bari e dell’Ufficio Centrale Elettorale.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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