Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Sanità  e farmacie – Strutture accreditate –  Schema accordo contrattuale – Clausola di desistenza da qualsiasi lite con la Regione  – Periculum in mora – Sussite

Dev’essere sospeso lo schema tipo contrattuale predisposto dalla Regione Puglia per le strutture sanitarie  private accreditate, data l’imminente necessità  della sua sottoscrizione per scadenza del termine di rinnovo delle convenzioni in atto,  con riferimento alla clausola di salvaguardia che imponga alla casa di cura la desistenza dai giudizi incardinati e da quelli futuri nei confronti dell’Ente, vista la violazione del principio costituzionale del diritto la difesa.

N. 00652/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01275/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2014, proposto da:

Centro Socio Sanitario Villa Bianca Ausiello s.r.l., Casa di Cura Villa Verde Eredi Franco Ausiello di Ausiello-Ladiana & C. s.n.c., Casa di Cura Bernardini S.r.l., Centro Fisiokinesiterapia “Valente”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, alla piazza L. di Savoia n. 37;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Azienda Sanitaria Locale Foggia, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Azienda Sanitaria Locale Bari; Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M. Celentano, n. 27; 

per l’ottemperanza
– della deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 6.8.2014, pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 133 del 24.9.2014, avente ad oggetto “D.G.R. n. 889 del 09.5.2012 – Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attivtà  ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.Lvo 502/92 e ss.mm.ii. – Branca di medicina fisica e riabilitativa;
ove occorra:
– del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato reso su richiesta dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, ancorchè non conosciuto;
– del verbale della seduta in data del 4.4.2014 del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato permanente per la verifica del LEA, ancorchè non conosciuto;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Abbattista, per la ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Rosato Mariangela, per la Regione resistente e avv. Giovanna Corrente, per l’Azienda resistente;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza appare meritevole di accoglimento solo limitatamente alla clausola di salvaguardia contenuta nello schema di contratto allegata all’impugnata delibera di Giunta Regionale che prevede: “la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già  intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già  adottati e conoscibili” attesa la sua idoneità  a ledere il diritto alla difesa costituzionalmente garantito;
Tenuto conto che sussiste altresì il pericolo di un danno grave ed irreparabile attesa l’imminente scadenza del termine di rinnovo delle convenzioni in atto e del relativo obbligo delle strutture convenzionate di sottoscrivere i nuovi accordi al fine di poter continuare ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda di misure cautelari e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21.5.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)