Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Tetti di spesa sanitaria – Singole Case di Cura – Spese accordate in sede transattiva – Loro computazione nel tetto di spesa – Non sussiste
 

 
Le somme accordate in sede transattiva dalla Regione ad alcune case di cura private non entrano a far parte del tetto di spesa se è contrattualmente previsto che ciò non avvenga  (anche tramite addendum contrattuale) giacchè esse sono finalizzate soltanto ad evitare richieste risarcitorie.
 

N. 00674/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01270/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2014, proposto da:

Fondazione Filippo Turati Ente Morale Onlus Associata alle Nazioni Unite, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Silvio Giancaspro, Roberto Righi, con domicilio eletto presso Silvio Giancaspro in Bari, Via Quintino Sella, n. 40;

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, Via Abate Gimma, n. 231; Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore; 

nei confronti di
S.p.A. Casa di Cura Prof. Brodetti – Villa Igea, Daunia Medica S.p.A., in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, Via Q. Sella, n. 120; S.r.l. Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, S.p.A. Gestione Daunia Medica – Casa di Cura San Michele, Casa di Cura “Leonardo De Luca” S.r.l., Casa di Cura San Michele Daunia S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 414 del 4.4.2014, recante “revoca in autotutela della deliberazione n. 99 del 17 febbraio 2014 fissativa dei tetti di spesa per singola Casa di Cura valevoli per l’anno 2013” di cui a conoscenza avuta il 10 aprile 2014;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Foggia e della S.p.A. Casa di Cura Prof. Brodetti – Villa Igea e di Daunia Medica S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Silvio Giancaspro, per la ricorrente, avv. Francesco De Filippis, per l’Azienda Sanitaria e avv. Luigi Paccione, per le controinteressate;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non pare sussistere nel caso di specie ilfumus boni iuris atteso:
– che ad oggi non risultano essere state annullate nè dal TA.R. Puglia – Bari, nè dal Consiglio di Stato, le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1247/2012 e n. 1502/2012, recanti il tetto di spesa per l’anno 2012, prese in considerazione per calcolare il tetto di spesa per l’anno 2013;
– che le somme accordate in sede transattiva dalla Regione Puglia mediante “l’addendum contrattuale” del 24.1.2013 non sono mai entrate a far parte del tetto spesa, così come si evince dal testo dell’addendum suddetto secondo il quale “Al sol fine di evitare richieste risarcitorie la ASL FG si obbliga con il presente addendum a riconoscere, per il solo anno 2012, la somma di € 402.015, 19, senza che ciò costituisca montante e/o presupposto per richieste simili per gli anni a venire” e “La soluzione data a tale contrasto per l’anno 2012, non avrà  alcun riflesso sulle modalità  di determinazione del tetto di spesa per la su indicata Casa di Cura “Daunia” Fondazione Turati di Vieste per l’anno 2013″;
Considerato che, in ogni caso, le questioni sottese al ricorso de quo necessitano di approfondimenti in sede di merito;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la complessità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda di misure cautelari.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)