Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Procedimento disciplinare – Sospensione dal servizio – Mancato computo sospensione precauzionale – Illegittimità 

àˆ illegittima la sanzione della sospensione disciplinare che venga irrogata senza tener conto del periodo di sospensione precauzionale dall’impiego già  scontato, in spregio a quanto disposto dall’art. 1379, comma 2, D.Lgs. n.66/10.

N. 00660/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01292/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domicilia in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 276/I/3-2014 del 23 giugno 2014, successivamente pervenuto, del Direttore Generale – Direzione Generale per il personale militare – Ministero della Difesa – con cui il -OMISSIS- veniva sospeso disciplinarmente dall’impiego per mesi 6 (sei), ai sensi degli articoli 885, 1357 e 1379 del d.lgs. n. 66/2010;
– del f.n. 6749/4-2-257 del 12 giugno 2014 con il quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha proposto di definire la posizione disciplinare dell’Ufficiale con l’irrogazione di 6 (sei) mesi di sospensione disciplinare dall’impiego;
– del f.n. 6749/4-2-249 dell’8 marzo 2014 con il quale il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto di sottoporre a richiesta formale disciplinare il -OMISSIS-;
– nonchè di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti del procedimento disciplinare se e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per il ricorrente il difensore avv. Francesco Muscatello,;
 

Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio di questa fase, il ricorso appare meritevole di accoglimento laddove l’Amministrazione nell’irrogare nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare, non ha tenuto conto del periodo di sospensione precauzionale dall’impiego già  scontato dallo stesso, in spregio a quanto disposto dall’art. 1379, co.2, D.lgs. n.66/10;
Ritenuto peraltro sussistente il pericolo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni amministrative.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 29.10.2015.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del ricorrente, che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto infine che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)