Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Periculum in mora – Blocco dell’attività  – Dimostrazione – E’ necessaria

Non può essere accolta l’istanza sospensiva ove non sia fornita prova adeguata del periculum in mora,  essendo stato dedotto soltanto  genericamente  che l’atto impugnato cagionerebbe il blocco dell’attività  commerciale del ricorrente.

N. 00645/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01326/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2014, proposto da:

Recuperi Sud s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Ricca, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari;

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Chianese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Crisanzio, 32; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 5837 del 4 agosto 2014, protocollo n. 114970/2014 della Provincia di Bari, notificata in data 20/08/2014 avente ad oggetto “D.lgs. n.152/2006, artt. 214 e 216 – Ditta Recuperi Sud s.r.l. – Modugno – Iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività  per operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Fulvio Ricca e Carla Chianese;
 

Rilevato che non appare sussistere il presupposto cautelare del pregiudizio grave ed irreparabile paventato dalla ricorrente, non potendo considerarsi tale la dedotta impossibilità  di utilizzare l’area de qua per le sue necessità  lavorative;
Rilevato, inoltre, che il rischio di “blocco molto pesante della sua attività ” è solo genericamente indicato;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)