1. Commercio, industria, turismo – Impianti erogazione carburanti – Incompatibilità  impianto – Valutazione p.a. – Discrezionalità 


2. Commercio, industria, turismo – Impianti erogazione carburanti – Incompatibilità  impianto – Revoca autorizzazione

1. Le valutazioni espresse dall’Amministrazione in termini di incompatibilità  di un impianto di distribuzione carburanti e delle relative proposte di adeguamento costituiscono manifestazione di discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale, sempre che tali valutazioni non siano inficiate da vizi macroscopici.


2. In ossequio alla disposizione di cui all’art. 2 del regolamento regionale n. 2/2006, l’Amministrazione comunale che ritenga che un impianto di distribuzione carburanti costituisca intralcio al traffico può ordinare, mediante lo strumento giuridico della revoca, la chiusura dell’impianto. 

N. 00647/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00538/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ludoil R.E. s.p.a. e Aquilino Pasquale, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Tretola e Andrea Orefice, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma, 231;

contro
Comune di Troia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Raffaele Di Giovine, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata – Ufficio delle Dogane di Foggia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza sindacale n. 5 del 30.1.2014 notificata alla Ludoil R.E. s.p.a. il 6.2.2014 ed alla ditta Pasquale Aquilino il 13.2.2014 con la quale il Sindaco del Comune di Troia ha ordinato la chiusura, la rimozione e la rimessa in pristino dell’impianto di distribuzione carburanti esistente in Troia in viale Kennedy;
– degli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
– di ogni altro atto o provvedimento collegato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 ottobre 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 30/2014 (prot. n. 16782 del 9.10.2014) con la quale l’Ufficio Tecnico – Settore tecnico manutentivo del Comune di Troia ha ordinato la chiusura, la disattivazione e rimozione dell’impianto di distribuzione carburanti esistente in Troia al Viale Kennedy, nonchè la rimessa in pristrino dello stato dei luoghi;
– di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Troia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Luigi Tretola e Ignazio Lagrotta;
 

Rilevato che la normativa regionale in tema di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria (legge Regione Puglia n. 23/2004 e regolamento regionale attuativo n. 2/2006) ha disciplinato in via ordinaria la fattispecie degli impianti costituenti intralcio al traffico (cfr. art. 5 del regolamento regionale n. 2/2006) e delle verifiche di incompatibilità  degli impianti esistenti, ivi inclusa la revoca della autorizzazione degli impianti in situazioni di incompatibilità  (cfr. art. 6 del regolamento regionale n. 2/2006);
Considerato che il Comune di Troia con il provvedimento impugnato in questa sede (ordinanza n. 30 del 9.10.2014) ha correttamente utilizzato – come indicato nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 267 del 15.5.2014 – lo strumento giuridico (i.e. revoca ai sensi dell’art. 6, comma 2 del regolamento regionale n. 2/2006) idoneo al raggiungimento dello scopo (chiusura di un impianto costituente “intralcio al traffico”) nel rispetto del procedimento previsto dall’art. 6, comma 3 dello stesso regolamento;
Ritenuto, conseguentemente, che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la gravata ordinanza n. 30/2014, appare conforme al paradigma normativo dei menzionati artt. 5 e 6 del regolamento Regione Puglia n. 2/2006, a fronte di un impianto (quello per cui è causa) costituente – anche alla luce della documentazione fotografica e delle planimetrie in atti – intralcio al traffico secondo la definizione di cui all’art. 5, lett. b) del citato regolamento (disposizione espressamente richiamata nella motivazione del provvedimento) ed integrante la fattispecie di incompatibilità  di cui all’art. 6, comma 1, lett. f) del regolamento n. 2/2006 (impianto dotato di fuoristrada con profondità  non superiore a metri 2,5 dalla carreggiata all’interno dei centri abitati);
Rilevato, altresì, che le valutazioni, espresse dalla Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato e negli atti presupposti richiamati, in termini di incompatibilità , alla stregua del menzionato art. 6 del regolamento regionale n. 2/2006, dell’impianto per cui è causa e delle proposte di adeguamento presentate da Ludoil R.E. s.p.a. (queste ultime oggetto di attenta disamina, da parte del Coordinatore del Settore III del Comune di Troia, nella nota prot. n. 4145 del 10.3.2014) costituiscono manifestazione di discrezionalità  tecnica non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiate da vizi macroscopici;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)