Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 – Domanda di ammissione – Ragionevoli indizi del possesso del requisito – Sussistenza – Fumus boni iuris – Insussistenza
 

Ove dal complesso della domanda compilata dalla aggiudicataria si ricavi la sussistenza di “ragionevoli indizi” circa il possesso del contestato requisito di partecipazione ex art. 38, comma 1, lett. l) D. Lgs. n. 163/2006, detta domanda non appare censurabile alla stregua di una valutazione di tipo sostanziale (secondo la ratio che ispira quanto disposto dall’art. 39 d.l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella l. n. 114/2014, pur non applicabile ratione temporis alla procedura di affidamento per cui è causa), sicchè deve ritenersi insussistente il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione di una misura cautelare.

N. 00649/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01353/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2014, proposto da Iudec s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Elisabetta De Marco, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

nei confronti di
Prozzo s.r.l.;

per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
– della determina n. 2379 del 24.9.2014, successivamente riconfermata dalla determina n. 2415 del 30.9.2014, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva disposta dalla Provincia di Foggia in favore della Prozzo s.r.l. per l’appalto di “Segnaletica Infrastrutturazione leggera e messa in sicurezza del tracciato della via Francigena da Faeto a Lucera”;
– del verbale di gara nella parte in cui ammette la Prozzo s.r.l. alla gara e nella parte in cui non aggiudica i lavori all’impresa ricorrente;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e per la condanna della stazione appaltante a disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente nonchè il subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Vista la domanda di adozione di idonea misura cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Elisabetta De Marco e Nicola Martino;
 

Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la controinteressata Prozzo s.r.l. appare aver commesso, nella compilazione della propria domanda di ammissione, un mero errore materiale (barrando entrambe le ipotesi indicate alle pagg. 4 e 5 della suddetta domanda – lett. k) con riferimento al numero dei dipendenti rilevante ai fini del requisito di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 163/2006;
Considerato, tuttavia, che la stazione appaltante ha potuto accertare la non assoggettabilità  della Prozzo s.r.l. agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, essendo la controinteressata ditta con meno di 6 dipendenti (in forza della dichiarazione di cui a pag. 2 della domanda di partecipazione);
Rilevato che nel caso di specie dal complesso della domanda compilata dalla aggiudicataria si ricava la sussistenza di “ragionevoli indizi” circa il possesso del contestato requisito di partecipazione ex art. 38, comma 1, lett. l) dlgs n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 123); che, pertanto, detta domanda non appare censurabile alla stregua di una valutazione di tipo sostanziale (secondo la ratio che ispira quanto disposto dall’art. 39 decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014, pur non applicabile ratione temporis alla procedura di affidamento per cui è causa);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)