Giurisdizione – Giudice ordinario – Area demaniale – Estensione – Nota ricognitiva – Natura provvedimentale – Assenza

àˆ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso la nota con cui l’Agenzia del Demanio ha precisato l’esatta estensione di una proprietà  demaniale ed il contenuto del rapporto giuridico intercorrente con il soggetto concessionario, atteso che l’atto in questione è privo di natura provvedimentale ed il petitum della domanda, in assenza dell’esercizio di un potere autoritativo, consiste, conseguentemente, nell’accertamento in via principale dell’estensione spaziale dei diritti dominicali.

N. 01369/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2007, proposto da: 
Balliana Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Gargano, con domicilio eletto presso Raffaele Gargano in Bari, via P. Amedeo, n. 190; 

contro
Agenzia del Demanio di Bari, Provveditorato Regionale alle OO.PP., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, sono domiciliati ex lege; 

nei confronti di
Associazione Vedetta Sul Mediterraneo – Onlus, rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Costantino, Salvatore Vasta, Francesco Muscatello, Riccardo Pezzuto, con domicilio eletto presso Giorgio Costantino in Bari, via Argiro n.90; 

per l’annullamento
della nota prot. 14096/05 del 14/06/05 emessa dall’Agenzia del Demanio – Filiale Di Bari, a firma del Vice Direttore Giuseppe Tancredi – non conosciuta dal ricorrente se non indirettamente nel corso di procedimento possessorio civile, pendente dinanzi alla Sezione Distaccata di Bitonto del Tribunale di Bari -, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, anche in relazione alla estensione della concessione contenuta nella detta nota a favore del concessionario, la stessa concessione, ed in particolare di allegati e planimetrie che comprendano come pertinenza della vedetta ” peraltro non più rispondente ad uso pubblico ”, il terrazzo ed il cunicolo di accesso in via esclusiva.
Nonchè per l’accertamento incidentale della insussistenza della titolarità  in capo al demanio dell’esclusività  del diritto di passaggio attraverso il fornice o cunicolo (oggi civico 11 di via Marco Polo di Giovinazzo) e della proprietà  e del possesso esclusivo della terrazza antistante le porte finestre del primo piano del ricorrente, così come rappresentata nell’allegata planimetria alla nota impugnata.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio di Bari e di Provveditorato Regionale Alle OO.PP. e di Associazione Vedetta Sul Mediterraneo – Onlus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Andrea Besazzi, Giuseppe Tempesta e Donatella Testini.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, sig. Balliana, è proprietario di due unità  immobiliari site in Giovinazzo ed individuate al Catasto urbano al foglio n. 3 particelle n. 180/42 e n. 177, che sono adiacenti ad una proprietà  demaniale, riportata in Catasto alla partita 2254, foglio 3, particella 176, come si evince dagli atti di causa.
La suddetta proprietà  demaniale è stata affidata in concessione all’Associazione “Vedetta sul mediterraneo”, con atto stipulato presso l’Ufficio del Territorio di Bari, in data 10 ottobre 2000 rep. 4, nel quale è stato precisato che l’immobile demaniale è costituito dall’ex stazione di vedetta della Marina con l’antistante terrazzo-piazzale, a cui si accede attraverso un fornice che si apre su Via Marco Polo.
L’atto impugnato dal sig. Balliana è rappresentato da una nota (prot. n. 14096/2005) che l’Agenzia del Demanio ha inviato all’Associazione concessionaria (e, dunque, non al ricorrente), al fine di precisare l’esatta estensione della proprietà  demaniale, nonchè delle facoltà  riconosciute al concessionario sul bene pubblico.
Il ricorrente ha avuto conoscenza della nota impugnata, perchè prodotta dalla controparte in controversia civile, da lui stesso instaurata nei confronti del dott. Carnimeo, rappresentante dell’Associazione “Vedetta sul Mediterraneo”, per la reintegrazione del possesso di una parte del terrazzo-piazzale e del fornice di accesso, di cui ha assunto esserne proprietario e possessore.
Il ricorrente, appreso dell’esistenza di tale atto, lo impugna in questa sede, denunciandone, quale vizio, l’errata indicazione dei confini demaniali ivi effettuata, in particolare in riferimento alla proprietà  pubblica del fornice di accesso e del terrazzo antistante l’ex vedetta della Marina.
Deduce, in sostanza, quale vizio dell’atto impugnato, l’errata indicazione dei confini demaniali ivi effettuata.
Contesta, inoltre, la nota nella parte in cui ha confermato le facoltà  di cui sarebbe titolare l’Associazione concessionaria in ordine alla tutela ed ai possibili usi di detta proprietà  demaniale. Richiede, in subordine, l’accertamento incidentale dell’insussistenza del diritto di proprietà  demaniale del terrazzo-piazzale e del fornice.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare in I grado (tuttavia, riformato, in sede di appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4577/2007 che ha escluso, già  in quella sede, la giurisdizione del giudice adito), la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 15.10.2014.
E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione reiteratamente sollevata dalla difesa dell’Amministrazione.
L’atto in questione è privo di natura provvedimentale ed il petitum della domanda, in assenza dell’esercizio di un potere autoritativo, consiste, conseguentemente nell’accertamento, in via principale, dell’esatta estensione della proprietà  del ricorrente.
Come si è già  chiarito, la nota in esame rappresenta una mera comunicazione dell’Agenzia del demanio all’Associazione, inerente le aree oggetto di concessione e le modalità  di utilizzo delle stesse da parte del soggetto concessionario.
In tal modo l’Agenzia non ha esercitato alcun potere incidente direttamente sulla sfera giuridica del ricorrente, bensì ha voluto esclusivamente precisare il contenuto del rapporto giuridico intercorrente con il soggetto concessionario (peraltro già  sorto con l’emanazione dell’atto di concessione).
Il ricorrente non contesta, quindi, il cattivo esercizio del potere, perchè nessun potere viene, in realtà , esercitato, bensì l’appartenenza al demanio di una porzione di area oggetto di concessione, da cui dipende il pieno godimento della sua proprietà .
E’ evidente che l’oggetto principale del presente giudizio, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, concerne per ciò l’esatta individuazione della proprietà  demaniale e dei suoi confini
La natura meramente ricognitiva della nota impugnata e l’assenza di qualsivoglia efficacia costitutiva, escludono definitivamente la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Trattandosi di controversia inerente l’estensione spaziale dei diritti dominicali, la giurisdizione va declinata in favore del Giudice Ordinario.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione sia dell’andamento complessivo della controversia (connotato dall’accoglimento cautelare in I grado) sia della sua vetustà  .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per il proprio difetto di giurisdizione, declinandola in favore del Giudice Ordinario.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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