1. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Giurisdizione – Giurisdizione del G.A. 


2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Accordi procedimentali 


3. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca – Motivazione

1. I finanziamenti erogati in attuazione del D.L. n. 415/1992, conv. in L. 488/ 1992, sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, sono concessi dall’Amministrazione sulla base di apprezzamenti discrezionali; pertanto, le controversie in merito alla loro concessione e alla loro revoca sono devolute al giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario, nel caso di revoca, la circostanza che il finanziamento sia già  stato riconosciuto in via provvisoria. 


2. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990 le controversie relative ai finanziamenti concessi nell’ambito di un Patto territoriale ex art. 2, commi 203 e ss. della L. n. 662/1996. 


3. Il provvedimento con cui l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 123/1998, revoca un finanziamento concesso in base alla L. n. 662/1996 va seriamente motivato con riferimento alla carenza dei requisiti di ammissibilità  dell’investimento al finanziamento secondo le disposizioni di settore.

N. 01403/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01466/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1466 del 2013, proposto da C.D.M. Alimentazione s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico e Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia;

nei confronti di
Europrogetti & Finanze s.p.a.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto direttoriale n. 1209 del 20.5.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economia – Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività  Imprenditoriali – Div. VII – Interventi di Programmazione Territoriale, a firma del Direttore Generale dr. Carlo Sappino, recante “Provvedimento di revoca totale delle agevolazioni con restituzione”, trasmesso in allegato alla nota prot. n. 0023746 dell’11.7.2013, a firma del Dirigente dr. Antonio Martini, ricevuta il 25.7.2013;
– della citata nota prot. n. 0023746 dell’11.7.2013;
– della “Relazione sullo stato finale del programma di investimento ai sensi della legge n. 662 del 28.12.1996”, con allegata Relazione Tecnica redatta da Europrogetti & Finanza s.p.a. in liquidazione e trasmessa al Ministero ed al Responsabile Unico del Contratto d’area con nota del 30.11.2012;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Gaetano Prencipe e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente CDM Alimentazione s.r.l. risultava beneficiaria del finanziamento pubblico in conto capitale per € 807.000,00, a valere sui fondi nazionali stanziati per l’area di crisi di Manfredonia, a fronte di un investimento complessivo (comprensivo delle risorse private) di € 1.614.000,00, per la realizzazione di una nuova struttura produttiva finalizzata alla preparazione di cibi precotti refrigerati (primi e secondi).
Più precisamente, in data 27.7.2006, all’esito di un apposito bando e relativa graduatoria, l’interessata sottoscriveva il Terzo Protocollo Aggiuntivo – Secondo modulo del Contratto d’Area di Manfredonia, e cioè lo strumento della programmazione negoziata previsto dall’art. 2, commi 203 e ss. legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è dato impulso alla reindustrializzazione dell’Area di crisi di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, colpita da una crisi economica ed occupazionale.
In virtù della sottoscrizione di tale accordo pubblico-privato ed a fronte dell’erogazione delle prime due rate del contributo assegnatole (per complessivi € 726.300,00), la CDM Alimentazione s.r.l. provvedeva nei tempi stabiliti alla realizzazione di una nuova struttura produttiva finalizzata alla preparazione di cibi precotti refrigerati, entrata in funzione il 24.1.2009.
In concreto, l’investimento aveva ad oggetto l’acquisto di un capannone di mq 1.212 ubicato in Monte Sant’Angelo (località  Macchia) e l’acquisto ed allestimento di tutte le attrezzature e gli impianti della linea produttiva che erano stati previsti nel progetto approvato.
Dopo un periodo iniziale in cui venivano prodotti unicamente i cibi precotti espressamente previsti nella richiesta di finanziamento, la CDM Alimentazione s.r.l. incontrava difficoltà  nel collocare tali prodotti precotti sul proprio mercato di riferimento (quello indicato nell’istanza di finanziamento, ossia le regioni dell’Italia meridionale).
A fronte di tale situazione, la società  CDM affiancava alla preparazione dei cibi precotti (compresi quelli a base di carne) anche la preparazione di prodotti innovativi a base di carne fresca.
In sede di verifica finale, effettuata a distanza di circa tre anni dall’inizio della produzione, e precisamente in data 2.12.2011, il professionista incaricato dalla Europrogetti & Finanza s.p.a. (società  ad intero capitale pubblico incaricata dal Ministero sia per l’istruttoria propedeutica al finanziamento, sia per la rendicontazione finale dell’investimento), accertava la presenza in loco di tutti i beni acquistati con l’aiuto del contributo pubblico, la conformità  dell’immobile e degli impianti al lay-out depositato, la correttezza della documentazione contabile relativa alle spese sostenute e la piena funzionalità  dei macchinari e delle attrezzature agevolate (come da verbale di sopralluogo).
Nella “Relazione tecnica” allegata alla “Relazione sullo stato finale” del 30.11.2012 il tecnico incaricato verificava e dava atto della presenza in loco di ulteriori attrezzature appositamente acquistate (come forno, fuochi, cappa, banchi da lavoro) che la società  beneficiaria “non ha ritenuto di documentare tra le spese del programma”.
Pertanto, l’odierna ricorrente, a fronte del contributo pubblico ottenuto, investiva fondi propri in misura maggiore a quella inizialmente prevista (circa € 1.200.000,00 anzichè € 807.000,00).
Ciò nonostante, all’esito del sopralluogo e della relativa “Relazione tecnica” del professionista incaricato, Europrogetti & Finanza s.p.a. redigeva la menzionata “Relazione sullo stato finale del programma di investimenti ai sensi della legge n. 662 del 28.12.1996” con esito negativo, che trasmetteva al Ministero ed al Responsabile Unico del Contratto d’area con nota del 30.11.2012.
Successivamente, con nota a firma del Responsabile Unico del Contratto d’area, prot. 218/RU dell’11.12.2012, veniva comunicato all’odierna ricorrente che:
«¦ a seguito delle verifiche effettuate, il soggetto istruttore Europrogetti & Finanza SpA in liquidazione non ha confermato l’agevolabilità  delle spese sostenute da codesta Società  per l’iniziativa inserita nel 3° terzo protocollo aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia in quanto il programma realizzato si è sostanziato in un nuovo impianto destinato alla produzione di prodotti a base di carne (ISTAT ˜91 15.11.1, 15.12, 15.13), attività  quest’ultime originariamente non previste, quali:
– produzione di carne fresca refrigerata in tagli (carni suina, bovina, ovicaprina e volatili);
– produzione di prodotti crudi a base di carne: salsicce, cotolette, fettine di vitello, hamburger, ecc.
L’attività  di produzione di carne e di prodotti a base di carni suina, bovina, ovicaprina ed avicole (classificazione ISTAT ˜91 15.11.1, 15.12, 15.13) rientra tra i settori per i quali, ai sensi di quanto disciplinato all’art. 2.6 della circolare del MAP n. 900315 del 14.07.2000, sussistono divieti e/o limitazioni per l’agevolabilità  delle relative iniziative derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea. ¦
Il programma di investimento realizzato per l’attività  relativa alla produzione di carne e di prodotti a base di carne, che la CDM non aveva indicato in sede di presentazione della domanda, non è ammissibile alle agevolazioni, in quanto in totale contrasto con i limiti e divieti imposti dal POR Puglia.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2.7 della circolare MAP n. 900315 del 14.07.2000, se uno stesso programma concerne più attività , in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività  non ammissibile.
In considerazione di quanto sin qui esposto, a causa della evidente promiscuità  nell’uso degli impianti e delle attrezzature connesse per ambedue le attività , una delle quali non ammissibile alle agevolazioni e, nell’impossibilità  di individuare spese destinate in maniera univoca ed esclusiva all’attività  ammissibile, l’intero programma non risulta ammissibile. ¦».
Con nota di riscontro in data 5.2.2013, la società  istante trasmetteva al Responsabile Unico “osservazioni e controdeduzioni”, con cui invitava il Responsabile Unico ad un riesame delle conclusioni alle quali il soggetto istruttore era pervenuto.
Con successiva nota del 1° marzo 2013, prot. n. 7896, del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività  Imprenditoriali – Div. VII – Interventi di Programmazione Territoriale – Ufficio di Salerno, a firma del Coordinatore ing. Carlo Turi, veniva inviata alla CDM la “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca”, con invito, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, a prendere visione degli atti relativi all’istruttoria conclusasi con “esito negativo” (ossia per la non agevolabilità  delle spese sostenute per il citato investimento) ed a presentare eventuali controdeduzioni.
Con nota di riscontro del 20.3.2013, inviata con racc. a.r., l’interessata trasmetteva anche al Ministero la nota già  inviata al Responsabile Unico con osservazioni e controdeduzioni, e chiedeva di non dare corso alla revoca per le ragioni ivi esposte.
Infine, con nota prot. n. 0023746 dell’11.7.2013, a firma del Dirigente dr. Antonio Martini, ricevuta dall’odierna ricorrente il 25.7.2013, veniva trasmesso il censurato decreto direttoriale n. 1209 del 20.5.2013 a firma del Direttore Generale dr. Carlo Sappino, recante “Provvedimento di revoca totale delle agevolazioni con restituzione”, con il quale veniva revocato l’intero contributo in conto capitali pari ad € 807.000,00, e veniva chiesta la restituzione della somma già  erogata di € 726.300,00.
La ricorrente CDM Alimentazione s.r.l. impugnava in questa il citato decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1209 del 20.5.2013 e gli atti in epigrafe menzionati.
Deduceva censure sinteticamente riconducibili al difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati:
1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 31.7.2000 n. 320 e dell’art. 2, commi 6 e 7 della circolare del Ministero delle Attività  Produttive n. 900315 del 14.7.2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di motivazione;
2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dlgs n. 123/1998 e dell’art. 12 del D.M. 31.7.2000 n. 320; eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; difetto di proporzionalità ; illogicità  manifesta.
Si costituivano il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della presente controversia.
Invero, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 luglio 2013, n. 17: “I finanziamenti erogati in attuazione del d.l. 22 ottobre 1992 n. 415, conv. in l. 19 dicembre 1992 n. 488, sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, sono concessi dall’amministrazione sulla base di apprezzamenti discrezionali; pertanto, le controversie in merito alla loro concessione e alla loro revoca sono devolute al giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario, nel caso di revoca, la circostanza che il finanziamento sia già  stato riconosciuto in via provvisoria”) e della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 16 dicembre 2010, n. 25398) in tema di revoca di sovvenzioni ex lege n. 488/1992 (fattispecie ricorrente nel caso di specie), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle controversie concernenti la revoca di siffatta tipologia di agevolazioni.
Nella fattispecie in esame il gravato decreto direttoriale del 20.5.2013 ha ad oggetto la revoca di un finanziamento concesso ai sensi della legge n. 488/1992 (normativa espressamente richiamata a pag. 1 dell’impugnato provvedimento).
Inoltre, nella vicenda de qua viene in rilievo una ipotesi di contratto d’area stipulato ai sensi dell’art. 2, commi 203 e ss. legge n. 662/1996 riconducibile alla figura dell’accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 (per le cui controversie si radica, in virtù dell’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2 cod. proc. amm., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).
A tal riguardo, ha condivisibilmente evidenziato T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 23 ottobre 2013, n. 657:
«Il contratto d’area costituisce uno degli istituti della c.d. programmazione negoziata, introdotti dalla l. 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2 comma 203), volto a prevedere una regolamentazione concordata tra una pluralità  di soggetti pubblici ovvero tra il soggetto pubblico competente e altri soggetti, pubblici o privati, per l’attuazione di interventi tesi a finalità  di promozione dello sviluppo economico locale, in quanto tale riconducibile all’ambito di applicazione di cui all’art. 11, l. n. 241 del 7 agosto 1990, il cui ultimo comma (ora racchiuso nell’art. 133 c.p.a.) devolve le relative controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
In tal senso si consideri, altresì, T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 24 febbraio 2014, n. 323 (“Le controversie relative ai finanziamenti concessi nell’ambito di un patto territoriale ex art. 2, commi 203 ss., l. n. 662/1996, vanno riportate alla giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990, oggi prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, cod. proc. amm.”) e T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 giugno 2013 n. 653 (“Le controversie relative ai finanziamenti concessi nell’ambito di un patto territorialeex art. 2 commi 203 ss., l. n. 662 del 1996 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui all’art. 11, l. n. 241 del 1990.”).
Recentemente Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 220 ha evidenziato:
«Non vi è dubbio che il Patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della cosiddetta azione amministrativa per accordi e si caratterizza in particolare come uno strumento di programmazione negoziata con la conseguenza che la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e Pubbliche Amministrazioni rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo dall’art. 11 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990 le controversie relative ai finanziamenti concessi nell’ambito di un Patto territoriale ex art. 2, commi 203 e ss. della l. 23 dicembre 1996, n. 662.».
Infine, anche Cass. civ. Sez. Un., 21 gennaio 2014, n. 1132 afferma il radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in detta materia (cd. patti territoriali riconducibili alla fattispecie degli accordi ex art. 11 legge n. 241/1990):
«La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241 (applicabile “ratione temporis”), in quanto – salva l’ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l’esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull'”an”, sul “quid” e sul “quomodo” – l’erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica l’adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, e un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, e, dunque, postula la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario.».
Nel merito, il ricorso è fondato con specifico riferimento al vizio di difetto di motivazione del censurato provvedimento del 20.5.2013.
In primo luogo, va evidenziato che il gravato decreto direttoriale è stato adottato ai sensi dell’art. 9 dlgs n. 123/1998 rubricato “Revoca dei benefici e sanzioni” (cfr. comma 1: “In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.”), disposizione espressamente richiamata nel corpo motivazionale dello stesso.
In sostanza, l’Amministrazione, sia pure in via successiva, riscontrava, in conseguenza del sopralluogo del 2.12.2011 e della relazione con esito negativo sullo stato finale del programma trasmessa con nota del 30.11.2012, la carenza di un requisito (i.e. riconducibilità  della nuova attività , posta in essere da CDM e consistente nella preparazione di prodotti a base di carne fresca, nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 2.6 della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000 e all’allegato 4, lettera F (colonna b) della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000) costituente condizione di ammissibilità  dell’investimento al finanziamento secondo le disposizioni di settore operanti in materia e, pertanto, in forza della citata disposizione normativa (art. 9 dlgs n. 123/1998) provvedeva alla revoca del beneficio.
Di seguito si riporta il punto centrale della motivazione del decreto del 20.5.2013:
«¦ Vista la relazione con esito “negativo” sullo stato finale del programma, redatta da Europrogetti & Finanza s.p.a. trasmessa con nota n. 0001284 del 30.11.2012, dalla quale si rileva che il programma realizzato si è sostanziato nella realizzazione di un nuovo impianto destinato alla lavorazione dei cibi precotti nonchè alla lavorazione della carne e alla produzione di prodotti a base di carne (ISTAT ˜91 15.11.1, 15.12, 15.13), queste ultime non previste inizialmente e rientranti tra i settori per i quali sussistono, ai sensi dell’art. 2.6 della circolare MAP n. 900315 del 17.7.2000, divieti e/o limitazioni per l’agevolabilità  derivante dalla normativa dell’Unione Europea. Per le ragioni ricadenti nell’Obiettivo I tali limitazioni sono fissate anche dai POR (Programmi Operativi Regionali). L’Istituto istruttore ha rilevato, inoltre, che “… a causa dell’evidente promiscuità  nell’uso degli impianti ed attrezzature connesse per ambedue le attività , una delle quali non ammissibile alle agevolazioni, e nell’impossibilità  di individuare spese destinate in maniera univoca ed esclusiva all’attività  ammissibile …” ricorrono i presupposti dell’art. 2.7 della citata circolare MAP, per cui se uno stesso programma concernente più attività , in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni in quanto non si riescono ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività  non ammissibile; ¦».
In primo luogo, va evidenziato che nella fattispecie per cui è causa appare pacifica in punto di fatto l’evidente promiscuità , nell’uso degli impianti, per ambedue le attività  realizzate da CDM (la prima relativa alla preparazione di cibi precotti refrigerati e la seconda attività  consistente nella preparazione di prodotti a base di carne fresca).
In forza dell’art. 2.7 della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000 (prescrizione espressamente richiamata nel gravato decreto direttoriale) “se il programma concerne più attività , in parte non ammissibili, il programma stesso non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività  non ammissibile”.
Ne consegue che, in considerazione di detta promiscuità  attualmente esistente nell’impianto di CDM, se l’attività  consistente nella preparazione di prodotti a base di carne fresca posta in essere dalla stessa società  fosse riconducibile alla categoria delle iniziative non ammissibili alle agevolazioni ex allegato 4, lettera F (colonna a) della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000, l’intero programma in forza del menzionato art. 2.7 risulterebbe non ammissibile a finanziamento e quindi legittimamente suscettibile di revoca. Diversamente nel caso opposto.
In particolare, le disposizioni settoriali (cfr. art. 2.6 della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000 e allegato 4, lettera F (colonna b) della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000) considerano tra gli “investimenti ammissibili” le attività  finalizzate alla produzione di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni) con riferimento alla “Carne bovina, suina e ovicaprina”.
Secondo la circolare del 25.10.2000 n. 4119 “¦ gli investimenti relativi alle terze e quarte lavorazioni possono essere ammessi a condizione che gli stessi siano direttamente utilizzati per la produzione di prodotti finali innovativi, anche se non necessariamente a marchio DOP o IGP. Per “prodotto innovativo” si intende quello conseguente ad una specifica innovazione che interessi sia il prodotto finale che il processo di trasformazione; tale innovazione deve riguardare, pertanto, sia la tipologia di prodotto che la tecnica di trasformazione. Non è considerato innovativo un prodotto da trasformare e/o commercializzare in una zona nella quale lo stesso non veniva trasformato e/o commercializzato in precedenza, nè un prodotto che derivi dall’impiego di una materia prima innovativa che non si accompagni ad un’innovazione nel prodotto finale ottenuto e nella trasformazione.”.
Pertanto, la eventuale qualificazione del nuovo prodotto offerto da CDM (i.e. nel caso di specie preparazione di prodotti a base di carne fresca) in termini di “produzione innovativa / cd. terza e quarta lavorazione” secondo la definizione di cui all’allegato 4, lettera F (colonna b) della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000 ed alla circolare del 25.10.2000 n. 4119 comporterebbe, in virtù delle menzionate disposizioni di settore (cfr. art. 2.6 della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000), la riconducibilità  dello stesso entro quelli “ammissibili” a finanziamento e renderebbe non operativa la regola di cui al citato art. 2.7 della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000 richiamata nel contestato decreto.
Ciò premesso, va rilevato che il censurato provvedimento del 20.5.2013 rinvia per relationem alla motivazione di cui alla nota di Europrogetti & Finanza s.p.a. n. 469 del 23.4.2013 («¦ per le terze lavorazioni della carne non si vede poi come sia invocabile il requisito di “prodotto innovativo”, imposto dal complemento al POR, che va inteso come quello “… conseguente ad una qualsiasi innovazione, di prodotto o di processo; tale innovazione deve riguardare, pertanto, sia la tipologia di prodotto che la tecnica di trasformazione; non può viceversa riguardare un prodotto esistente, anche se non è normalmente trasformato e/o commercializzato nella zona in cui insiste l’unità  produttiva interessata dal programma …” (cfr. seduta n. 30 dell’11.10.2000 del Comitato Tecnico Consultivo). Ed appare del tutto evidente che i prodotti realizzati non siano peraltro biologici, poichè non è stata esibita alcuna certificazione in merito. ¦»).
La suddetta nota del 23.4.2013 non specifica adeguatamente le ragioni del riconosciuto carattere “non innovativo” (da cui deriva la non ammissibilità  a finanziamento) della attività  di CDM consistente nella preparazione di prodotti a base di carne fresca, pur a fronte delle puntuali osservazioni del 5.2.2013 di segno opposto (e cioè nel senso della innovatività  del prodotto e, quindi, della ammissibilità  a finanziamento) formulate dalla società  ricorrente.
Detta scarna motivazione si pone in contrasto con la previsione normativa di cui all’art. 3 legge n. 241/1990 in tema di motivazione del provvedimento amministrativo (cfr. comma 1, secondo inciso: “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”).
Stante il chiaro disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990 e le precise deduzioni procedimentali espresse da CDM sul punto in esame (evidentemente centrale ai fini della permanenza in vita ovvero della revoca del beneficio), l’eventuale assimilabilità  dell’attività  consistente nella preparazione di prodotti a base di carne fresca alla cd. “terza e quarta lavorazione” (e, conseguentemente, alla “produzione innovativa” di cui alla circolare del 25.10.2000 n. 4119 ammissibile a finanziamento ex allegato 4, lettera F (colonna b) della circolare MAP n. 900315 del 14.7.2000) sarebbe dovuta essere oggetto di maggiore approfondimento da parte dell’Amministrazione resistente nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione del gravato decreto n. 1209/2013 e nell’ambito della motivazione del citato provvedimento.
Ne consegue che parte resistente avrebbe dovuto motivare diffusamente con riferimento a detto punto dirimente del provvedimento, vale a dire esplicitare le ragioni per cui l’attività , realizzata da CDM, consistente nella preparazione di prodotti a base di carne fresca, non possa in concreto qualificarsi, alla stregua della circolare del 25.10.2000 n. 4119, come “specifica innovazione che interessi sia il prodotto finale che il processo di trasformazione”.
Può, pertanto, essere accolta la doglianza relativa al difetto di motivazione del provvedimento gravato.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità  amministrativa che in sede di riesercizio del potere dovrà  conformarsi ai principi di diritto in precedenza esposti.
In considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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