Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno per motivi di affidamento – Rigetto – Domanda di sospensione cautelare – Presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora – Insussistenza

Non può essere accolta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento, con contestuale invito a lasciare il territorio italiano nel termine di 15 giorni, considerato -quanto al fumus- che non ricorrono nella specie i presupposti per il rilascio del permesso per affidamento, nè degli altri permessi previsti dall’ordinamento per il minore che si trovi in Italia al compimento della maggiore età  e che la violazione dell’obbligo di traduzione non ha sostanzialmente inciso sul diritto di difesa della parte e -quanto al periculum- l’assenza di pericolo, atteso l’avvenuto rimpatrio del ricorrente.

N. 00630/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01230/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2014, proposto da:
I. D., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Castiglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Col. De Cristoforis, 11;
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento Cat. A.11/2014/Imm.n.07/P.S., emesso dalla Questura di Bari in data 14.03.2014, recante il rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento, con contestuale invito a lasciare il territorio italiano nel termine di 15 giorni;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e udito per le Amministrazioni l’Avv. dello Stato Donatella Testini;
 
Considerato che, sia pur prima facie, il ricorso non appare fornito di fumus boni iuris atteso che non ricorrono nella specie i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del permesso per affidamento, nè degli altri permessi previsti dall’ordinamento per il minore che si trovi in Italia al compimento della maggiore età ;
Ritenuto inoltre che la violazione dell’obbligo di traduzione non abbia sostanzialmente inciso sul diritto di difesa della parte;
Ravvisata infine l’assenza di pericolo, atteso l’avvenuto rimpatrio del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)