Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica – Provvedimento cautelare ex art. 56 cpa – Ammissibilità  – Condizioni

In sede di richiesta cautelare inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a., intesa alla sospensione dell’efficacia di una ordinanza contingibile e urgente recante l’inibizione dell’attività  di frantumazione di materiali inerti su terreno situato in aperta campagna al fine di tutelare la salute pubblica compromessa dalla dispersione delle polveri, pur tralasciando ogni questione inerente al fumus, rimessa alla valutazione propria della sede colegiale, può disporsi la tutela cautelare monocratica fino all’udienza di trattazione, con la prescrizione dell’adozione di cautele atte a evitare la dispersione delle polveri e di un costante monitoraggio.

N. 00614/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01322/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2014, proposto da: 
Ecologia Futura S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Di Pardo, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli, n.8; 
contro
Comune di Volturino; 
Provincia di Foggia; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 28 del 23.10.2014, notificata alla ricorrente di “sospendere con effetto immediato ogni attività  di messa a riserva o stoccaggio, anche temporanei, e/o frantumazione di materiali di qualsivoglia natura in Contrada Giovenchi e sui fondi individuati in catasto al foglio 8 particelle nn. 869 e 873” con contestuale ordine di provvedere, entro 7 giorni dalla notifica della stessa, alla demolizione e rimozione delle opere eseguite in assenza di titolo abilitativo in Contrada Giovenchi e sui fondi individuati sulla scorta dei precedenti dati catastali, con l’effetto di ripristinare lo stato dei luoghi in ossequio alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della società  ricorrente ed in particolare degli esiti del sopralluogo asseritamente effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale in data 20.10.2014 e del relativo verbale del 21.10.2014, acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 23.10.2014 al n. 3663.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la ricorrente svolge, su terreno situato in aperta campagna (e per ciò esposto agli agenti atmosferici), attività  di frantumazione di inerti con produzione e stoccaggio di ingenti cumuli di polveri soggette a dispersione;
Rilevato che si impugna un’ordinanza contingibile ed urgente adottata per tutelare la salute pubblica dal ritenuto rischio di dispersione delle polveri determinato, tra l’altro, dall’elevata ventosità  del sito;
Rilevato che, contestualmente, si ordina la rimozione delle opere abusive (funzionali all’attività  che si assume pericolosa), consistenti nella realizzazione di un piazzale di mq 60×140;
Visto il termine di 7 giorni dalla notifica per la esecuzione dell’ordinanza;
Ritenuto che, tralasciando ogni questione inerente il fumus (su cui è opportuno che si pronunci il Giudice collegiale), nella comparazione degli interessi, deve certamente ritenersi prevalente quello alla salute pubblica;
Ritenuto, tuttavia, che (considerata anche la data di trattazione in udienza camerale dell’istanza cautelare, da fissarsi non prima dell’udienza del 26.11.2014) la composizione dei contrapposti interessi possa essere effettuata, in questa specifica fase di urgenza, attraverso la concessione con prescrizioni della tutela cautelare inaudita altera parte;
Ritenuto che, a tal fine, possa concedersi la sospensione dell’ordinanza contingibile ed urgente sino all’udienza di trattazione della controversia in contraddittorio con contestuale prescrizione, a carico della società  ricorrente, di adottare idonee cautele per evitare la dispersione delle polveri derivanti dalla frantumazione degli inerti, prima fra tutte lo spruzzamento dei cumuli e delle aree annesse con acqua nebulizzata al fine di mantenere i materiali costantemente umidi;
Ritenuto che, per il costante monitoraggio dell’adempimento della prescrizione, debba essere designato (con facoltà  di delega) il Comandante della polizia municipale del Comune di Volturino, affinchè segnali, a questo Giudice, ogni eventuale inadempimento agli obblighi imposti dal presente decreto;
Avvisata la parte ricorrente che, in tale eventualità , si provvederà  a revocare la concessa tutela cautelare;
 
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l’istanza cautelare e per l’effetto sospende temporaneamente – e fino all’udienza cautelare contestualmente fissata- l’ordinanza contingibile ed urgente n. 28 del 23.10.2014 del Comune di Volturino, prescrivendo contestualmente alla società  ricorrente – quale condizione per la sospensione dell’atto impugnato- di adottare idonee cautele per evitare la dispersione delle polveri derivanti dalla frantumazione degli inerti, prima fra tutte lo spruzzamento dei cumuli e delle aree annesse con acqua nebulizzata al fine di mantenere i materiali costantemente umidi.
Designa per la verifica dell’osservanza della prescrizione imposta il Comandante della polizia municipale del Comune di Volturino, affinchè segnali, senza indugio e con urgenza, a questo Giudice, ogni eventuale inadempimento agli obblighi imposti dal presente decreto.
Fissa per la trattazione collegiale l’udienza camerale del 26.11.2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti, nonchè al Comandante della polizia municipale del Comune di Volturino .
Così deciso in Bari il giorno 3 novembre 2014.
 
 
 
 
 

  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)