Pubblico impiego – Concorso – Prove preselettive – Esclusione – Sospensione – Quesiti – Ambiguità  – Necessità 

Il ricorso avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco degli idonei che hanno superato le prove preselettive di un concorso pubblico non appare meritevole di accoglimento, sebbene ad un primo sommario esame quale quello della fase cautelare, ove non sussistano profili di ambiguità  e incongruenza nel quesito oggetto di contestazione e si consideri che la procedura automatizzata di correzione dei test preselettivi esclude ogni discrezionalità  ed opinabilità  nella correzione.

N. 00629/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00994/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2014, proposto da:

Martino Carrieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Ranieri e Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso gli uffici legali della Regione in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33; Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Dante, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento per il quale, all’esito della lettura ottica, è stata determinata l’approvazione dell’elenco degli idonei (profilo AG8/P – funzionario amministrativo Categoria D) ammessi alla prova scritta, per la Regione Puglia, pubblicato sul sito internet di Formez Italia il 25 giugno 2014, in ordine alla prova preselettiva del concorso “per titoli ed esami per il reclutamento di n. 200 unità  di personale di ruolo di Categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia”, nella parte in cui il ricorrente ne è stato escluso, nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Formez Pa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Francesco Ranieri, avv. Massimo Vernola e avv. Isabella Fornelli;
 

Considerato che il ricorso, pur ad un primo sommario esame, non appare meritevole di accoglimento attesa l’assenza di profili di ambiguità  e incongruenza del quesito, oggetto della controversia, nonchè l’assoluta mancanza discrezionalità  ed opinabilità  nella correzione dei test preselettivi svolta tramite procedura automatizzata;
Rilevato inoltre che i quesiti con le relative risposte sono stati resi disponibili dall’Amministrazione con un congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle prove stesse;
Ritenuto in ultimo di porre a carico del ricorrente le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)