Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Concorsi – Contestazione procedura di valutazione comparativa

Ricorrono i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario, non avendo la Commissione proceduto ad una valutazione analitica dei titoli e di ciascuna pubblicazione del candidato secondo le previsioni di cui al D.M. n. 89 del 2009 e del relativo bando e, in particolare, avendo ignorato le indicazioni relative all’attinenza dell’attività  di ricerca svolta dal ricorrente durante il dottorato di ricerca con il settore oggetto di concorso.

N. 00544/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01005/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonio Mazzocca, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella, n. 120;

contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo, n. 97; Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca; 

nei confronti di
Sabino Ciavarella; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n.1640 del 7.5.2014 con il quale il Rettore dell’Università  degli studi di Bari ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana settore scientifico-disciplinare Oncologia Medica e contestualmente ha dichiarato nessun candidato vincitore;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Paccione e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Considerato che, in totale dispregio di quanto statuito dalla precedente sentenza di questo Tribunale n. 670/2013, la Commissione non ha proceduto ad una valutazione analitica dei titoli e di ciascuna pubblicazione del ricorrente secondo le previsioni del D.M. n. 89 del 2009 e dell’art.7 del bando e, in particolare, ha ignorato le indicazioni relative all’attinenza dell’attività  di ricerca svolta dal ricorrente durante il dottorato di ricerca con il settore oggetto di concorso;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)