Istruzione pubblica – Revoca status scuola paritaria per irregolarità  – Mancanza assegnazione termine per ripristino regolarità  – Punto 5.8. Decreto MIUR n. 83/2008 – Tutela cautelare – Sussitono i presupposti 

Sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato di revoca dello status di scuola paritaria fondato sul presupposto delle diverse irregolarità  rilevate nella conduzione dell’istituto, quando nel provvedimento non è prevista la previa assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino della regolarità  e relativo riesame nel predetto termine, della situazione dell’istituto, come invece previsto dal punto 5.8. del Decreto MIUR n. 83 del 10.10.2008. 

N. 00549/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01061/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2014, proposto da:
Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Bonadies, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Petrarota in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. MPIA 00DRPU/8319/USC n. 49751 del 18.8.2014, notificato in data 25.8.2014, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha revocato lo status di scuola paritaria al Omissis;
della nota prot. 4668 del 2.5.2014 resa dall’Ufficio Scolastico Regionale in ordine all’incarico della Prof. Giovaniello di eseguire accertamenti ispettivi presso il liceo in parola;
della relazione del 23.5.2014, con la quale l’ispettore avrebbe individuato gravi irregolarità  in ordine alla indizione della sessione di esami relativi alle classi IV e V;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
 
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Salvatore Bonadies e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 
Considerato che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha disposto la revoca dello status di scuola paritaria nei confronti del liceo  gestito dall’ente ricorrente sul presupposto delle diverse irregolarità  rilevate nella conduzione dell’istituto stesso, senza tuttavia la previa assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino della regolarità , come invece previsto dal punto 5.8., del Decreto MIUR n. 83 del 10.10.2008;
Rilevato inoltre che al momento dell’adozione dell’atto, l’ente ricorrente aveva comunque già  provveduto ad annullare gli atti illegittimi, e quelli ad essi consequenziali, relativi all’attivazione non autorizzata della classe V;
Ritenuto pertanto opportuno che l’Amministrazione scolastica proceda ad un riesame della situazione dell’istituto, anche al fine di accertare l’eventuale permanenza di irregolarità  non ancora sanate, assegnando all’ente – per tale ipotesi – il previsto termine di 30 giorni per la regolarizzazione;
Ravvisata pertanto, sia pur prima facie, la ricorrenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, unicamente ai fini del riesame nei termini suddetti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’Udienza Pubblica del 18.06.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)