Pubblica sicurezza –  Ammonimento – Art. 8, L. n. 39/2009 – Impugnazione – Richiesta incidentale di sospensione – Temuti effetti pregiudizievoli su opportunità  carriera figli minori – Insussistenza presupposti per misura cautelare – Ragioni

La domanda incidentale di sospensione dell’efficacia di un provvedimento di ammonimento per atti persecutori ex art. 8, L. n. 39/2009, che sia fondata su effetti pregiudizievoli che detto ammonimento può determinare sulle opportunità  di carriera dei figli minori dell’interessato, non può trovare accoglimento, perchè il temuto pregiudizio è futuro ed eventuale e comunque in quanto l’anzidetta ragione non concerne le implicazioni in sè del provvedimento gravato.

N. 00547/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01089/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cinzia Talamo e Umberto Forcelli, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Fioretti in Bari, alla via Calefati, n. 418;

contro
Ministero dell’Interno, Questura di Foggia e U.T.G. – Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

nei confronti di
-OMISSIS-; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di ammonimento ex art. 8 della l. 38/2009, emesso dal Questore della Provincia di Foggia in data 8 luglio 2014 e notificato il successivo 11 luglio – prot. 146/2014 Div. Anticrimine /M.P., avente ad oggetto l’ammonimento del sig. -OMISSIS- ed il conseguente verbale di esecuzione;
– del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Foggia in data 13 agosto 2014 e notificato il successivo 14 agosto 2014 – prot. n. 146/2014 Div. Anticrimine /M.P., avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di revoca proposta dal sig. -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento ex art. 8 della L. 38/2009;
– di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Questura di Foggia e dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Cinzia Talamo e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
 

Considerato che, nella comparazione degli interessi in gioco, riferibili anche a soggetti minori, le ragioni rappresentate dal ricorrente a sostegno dell’invocata misura cautelare appaiono recessive, anche perchè collegate in parte a paventati effetti pregiudizievoli solo futuri ed eventuali (quelli possibili sulla carriera), in parte al comportamento complessivo del coniuge piuttosto che alle implicazioni del provvedimento gravato in sè;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)