Istruzione pubblica – Non ammissione a classe superiore – Giudizio di complessiva insufficienza – Riscontro documentale – Necessità  – Tutela cautelare – Respinta

Non può essere accolta la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento gravato, se le contraddizioni inerenti le valutazioni che hanno condotto alla non ammissione della minore alla classe superiore, non trovano sicuro riscontro documentale, non consentendo di superare, in sede cautelare, il giudizio di complessiva insufficienza.

N. 00546/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01049/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità  di esercenti la potestà  genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Pasqua Sicoli, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio L. Deramo in Bari, alla via F.S. Abbrescia, n. 83/B;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Istituto Istruzione Superiore “Majorana-Laterza” Putignano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. del verbale n. 5 afferente lo scrutinio finale tenutosi in data 11 giugno 2014 e della deliberazione ivi resa dal Consiglio di Classe 3°, sezione B, di “non ammissione alla classe successiva” dell’alunna -OMISSIS-;
2. ove occorra, del documento denominato “Comunicazione relativa agli scrutini finali” a firma del Dirigente Scolastico nella parte motiva della stessa;
3. dei registri scolastici nella parte in cui sono state riportate le valutazioni, i voti di profitto e di condotta, dell’alunna e segnatamente del:
– registro personale docente di “scienze”
– registro personale docente di “inglese”
– registro personale docente di “disegno e storia dell’arte”
4. dei prospetti contenenti le proposte di voto confluite nel procedimento di scrutinio finale dei docenti di inglese, scienze e storia dell’arte;
5. della nota prot. n. 167 del 7 luglio 2014, a firma del Dirigente Scolastico, recante accoglimento parziale dell’istanza di accesso agli atti 6. di ogni ulteriore atto, anche interno, prodromico, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai riferiti provvedimenti, ancorchè allo stato non ancora conosciuto;
nonchè per la declaratoria
del diritto dell’alunna ad essere ammessa alla classe IV, anche previa verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina relativa al rinvio del giudizio finale all’esito dell’attività  di recupero personale, in ogni caso, per l’accertamento e la condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla stessa in conseguenza dei provvedimenti gravati e comunque ad esso connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, in corso di causa;
nonchè degli ulteriori atti impugnati con i Motivi Aggiunti e nella relativa epigrafe indicati;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e dell’Istituto Istruzione Superiore “Majorana-Laterza” Putignano;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pasqua Sicoli e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 
Considerato che le incongruenze rilevate in riferimento alle valutazioni che hanno condotto alla gravata non ammissione della minore alla classe superiore, pur suggestive, non trovano sicuro riscontro documentale sicchè non consentono di superare, in questa sede cautelare, il giudizio di complessiva insufficienza espresso in relazione alla minore stessa, ferma restando la possibilità  di successivi sviluppi della vicenda che evidenzino eventuali profili suscettibili di risarcimento;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)