Ambiente ed ecologia – Progettazione impianto complesso per rifiuti urbani – Autorizzazione paesaggistica – Valutazione Impatto Ambientale – Parere – Impugnazione – Istanza cautelare – Interesse a ricorrere – Non sussiste

L’attestazione regionale di compatibilità  paesaggistica di una variante progettuale relativa ad impianto complesso per rifiuti urbani, nonchè il parere del comitato V.I.A., costituiscono meri atti endoprocedimentali che, per loro natura, non sono immediatamente lesivi.

N. 00543/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00754/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Spinazzola, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgia Franco, con domicilio eletto presso l’avv. Pasqua Manfredi in Bari, via C. Guarnieri, 7;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Liberti e, Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (ARPA) – Puglia;
Provincia di Barletta – Andria – Trani;
Provincia di Bari;
Comune di Poggiorsini;
Consorzio A.T.O. – Autorità  per la Gestione dei Rifiuti Urbani tra i Comuni del Bacino BA/1;
Consorzio A.T.O. – Autorità  per la Gestione dei Rifiuti Urbani tra i Comuni del Bacino BA/4;
ARO BAT/2;
ARO BA/4 – Unicam;
Organo di Gestione d’Ambito – Bacino ATO BAT;

nei confronti di
Co.Ge.Am scarl, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;
Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
A.T.I. Co.Ge.Am. – Tra.De.Co.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 494 del 18 marzo 2014, avente ad oggetto “Comune di Spinazzola – Variante progettuale relativa all’impianto complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino di utenza BA/4 nel Comune di Spinazzola (BT). Attestazione di compatibilità  paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base”;
– di ogni altro e provvedimento specificamente indicato in ricorso;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 luglio 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del parere del 20.5.2014 del Comitato Regionale per la valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale della Regione Puglia;
– di ogni altro atto comunque connesso, sia presupposto che consequenziale all’atto impugnato, ancorchè non conosciuto e in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia, di Co.Ge.Am scarl e di Tra.De.Co. s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giorgia Franco, Anna Bucci, Maria Liberti, Donatella Testini, Michele Dionigi, su delega dell’avv. Pietro Quinto, e Pasquale Procacci, su delega dell’avv. Aldo Loiodice;
 

Rilevato che il provvedimento autorizzatorio finale relativamente alla contestata variante non risulta essere stato ancora adottato, essendo in corso il relativo procedimento amministrativo;
Ritenuto che in questa sede vengono contestati sia con l’atto introduttivo sia con i successivi motivi aggiunti meri atti endoprocedimentali (rispettivamente l’attestazione regionale di compatibilità  paesaggistica ed il parere del Comitato regionale VIA del 20.5.2014), per loro natura, non immediatamente lesivi;
Ritenuta, conseguentemente, l’insussistenza del presupposto cautelare della attualità  periculum in mora;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)