Processo amministrativo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Danno di natura  patrimoniale – Presupposti cautelari – Esclusione

Non sussistono i presupposti cautelari a fronte del mancato accoglimento delle richieste di sovvenzioni pubbliche ove il danno lamentato dalla ricorrente abbia natura meramente patrimoniale e la stessa, peraltro,  paventi in via del tutto generica il rischio di dissesto societario. (In fattispecie era stata presentata dal ricorrente domanda per l’accesso ai contributi a favore dell’emittenza televisiva locale  ex art. 45 L. n. 448/1998).

N. 00541/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01085/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2014, proposto da:

Tele Dheon s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Piccolo, con domicilio eletto in Bari, c.so Cavour, 124;

contro
Co.Re.Com. della Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Regione Puglia; 

nei confronti di
Società  T.R.C.B. Televisione Radio Centro Broadcasting s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Tanzarella e Giuseppe Tanzarella, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Tamborra in Bari, c.so Mazzini, 144/A; Società  Jet s.r.l., Società  Antenna Sud Edivision s.p.a.;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della graduatoria redatta dal Co.Re.Com pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 22/05/2014 e relativa alle emittenti televisive locali che hanno presentato la domanda per i contributi per l’anno 2013 ai sensi dell’art. 45 della Legge 23/12/1998 n. 448;
– della deliberazione n. 6 del 15 aprile 2014 con cui il Co.Re.Com. Puglia ha approvato la graduatoria pubblicandola sul B.U.R.P. innanzi detto;
– di tutti gli altri atti ai precedenti comunque connessi, presupposti e conseguenti anche se non conosciuti in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Co.Re.Com. della Regione Puglia e del Ministero dello Sviluppo Economico e di Società  T.R.C.B. Televisione Radio Centro Broadcasting s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Franco Piccolo, Donatella Testini e Giuseppe Tanzarella;
 

Rilevato che non appare sussistere il presupposto cautelare del pregiudizio grave ed irreparabile, in considerazione della natura meramente patrimoniale dei danni lamentati;
Rilevato, inoltre, che il rischio di dissesto societario paventato dalla ricorrente è solo genericamente indicato;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)