Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Procedura ad evidenza pubblica – Mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico – Interesse insussistente

All’esito di una procedura ad evidenza pubblica, l’impresa seconda graduata che abbia impugnato la deliberazione di aggiudicazione, non può addurre a fondamento del proprio ricorso la mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico da parte dell’impresa aggiudicataria, giacchè dette informazioni rilevano esclusivamente al fine della procedura di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta. 

N. 00539/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00974/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Publidea s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, 15;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto in Bari, piazza G. Cesare, 11 c/o Policlinico; 
nei confronti di
Bora Grafiche s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Leccisotti, con domicilio eletto presso l’avv. Emilia Mastrogiacomo in Bari, via Redi, 5; L’Editrice di Capitanata s.r.l.; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale n. 689 del 12.06.2014 comunicata in data 19 giugno 2014 con cui è stata aggiudicata definitivamente la procedura in questione alla Bora Grafiche s.r.l.;
di tutti gli atti specificamente indicati in ricorso;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della Bora Grafiche s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta, Alessandro Delle Donne e Antonio Leccisotti;
 
Rilevato che, ad un sommario esame della fase cautelare, non sembra sufficientemente provato l’interesse della Publidea s.r.l. all’odierno ricorso, non convincendo i motivi di gravame formulati avverso la mancata esclusione dalla gara dell’impresa seconda graduata;
Rilevato infatti:
– che la mancata indicazione degli oneri di sicurezza per rischio specifico rilevano ai soli fini della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta;
– che la dichiarazione omnicomprensiva resa ex art. 38 D.lgs. n. 163/2006 dall’amministratore unico della società  Editrice di Capitanata a r.l. appare conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara, anche alla luce dei principi espressi in subiecta materia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)