Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Portatore di handicap – Assegnazione a sede – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 55, co.5, L.n. 104/1992 il dipendete portatore di handicap ha facoltà  di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, fatte salve le esigenze particolari (di servizio e di carenza d’organico) della p.A..

N. 00483/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00938/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2014, proposto da:

G. P., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Mele, con domicilio eletto presso Giuseppe Nitti in Bari, via Piccinni, n. 70;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione del 18.04.2014, Fasc. nr. 9005609 F;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida. Uditi per le parti i difensori avv.ti Vincenzo Mele e Guido Operamolla;
 

Rilevato che, con riferimento all’applicazione dell’art. 33 comma 5 della L. 104/92, come ribadito dalla lettera circolare del 28.12.2012 del Ministero della Giustizia,” la facoltà  del dipendente di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, non è assoluta ed illimitata”, non potendo prescindere l’Amministrazione dalla valutazione delle esigenze di servizio e delle carenze in organico;
Considerato in ogni caso che non appaiono sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, attesa la natura provvisoria del gravato provvedimento e l’esigua distanza della Casa Circondariale di Trani, presso cui il ricorrente risulta al momento assegnato, da quella di Bari, Comune di residenza;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)