1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine speciale  – Avvalimento  requisito finanziario 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine speciale – ATI –  Corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione – Per appalti di servizi – Non occorre 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti  generali – Art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 – Dichiarazione – Indicazione non puntuale – Irrilevanza

1. L’avvalimento del requisito finanziario non richiede altra specificazione contrattuale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, fino alla concorrenza del requisito suddetto e in caso di necessità , nel corso dell’esecuzione dell’appalto.


2. Per  gli appalti pubblici  di servizi e forniture, a differenza di quelli di lavori, non è richiesto da alcuna norma di legge che vi sia necessaria corrispondenza tra la quota di partecipazione di ciascuna impresa nell’ATI e la quota di esecuzione dell’appalto.


3. L’esclusione dalla gara d’appalto può essere pronunziata, ai sensi dell’art. 38, co.2, del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui non sia stato osservato l’obbligo di produrre le dichiarazioni colà  richieste, mentre la sanzione non può essere applicata ove siano in gioco  semplici imprecisioni delle suddette  dichiarazioni.

N. 00480/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00939/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2014, proposto da:
Tundo Vincenzo S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi, in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 41/A;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, n. 27; 
nei confronti di
Capogna Autoservizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Sante Nardelli in Bari, via Melo Da Bari, n. 166; 
Autonoleggi Digiulio S.r.l. e Baglivi Tour S.r.l.; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Direttore generale della A.S.L. Bari n. 932 del 26 maggio 2014, comunicata con nota A.S.L. Bari prot. n. 102644/5 del 10 giugno 2014, recante ad oggetto: “AGP Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1, 2, 4”;
di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con il R.T.I. Autoservizi Capogna S.r.l.;
e per la condanna
a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto di appalto, nonchè in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e di Capogna Autoservizi S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori avvocati Ada Matteo, per delega dell’avv. Saverio Sticchi Damiani, Giovanna Corrente e Giovanni Vittorio Nardelli;
 
Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non appare assistito dal prescritto requisito del fumus boni iuris, in quanto:
– come già  espresso da questo T.A.R. nell’Ordinanza n. 438 del 31 luglio 2014, “secondo il condivisibile orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2014 n. 584 l’avvalimento del requisito finanziario non impone altro obbligo negoziale che l’impegno dell’impresa ausiliaria di rispondere, nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara, con le proprie complessive risorse economiche quando, in sede esecutiva, la necessità  sottesa al requisito si renda attuale, senza necessità  che il contratto contenga ulteriori specificazioni”. Non osta, inoltre, all’ammissibilità , generalmente riconosciuta, del contratto di avvalimento interno tra imprese facenti parte di un medesimo RTI, il contestato doppio avvalimento, attesa la sostenuta inifluenza dei due contratti sul requisito della capacità  economica, derivante dalla sommatoria di quelli posseduti dalle singole partecipanti;
– con riferimento agli appalti di servizi e forniture non è richiesto l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, riferito dall’art. 37 comma 13, prima della sua definiva abrogazione, ai soli appalti di lavori (si veda da ultimo, Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 27 del 28.08.2014);
– la doverosità  dell’esclusione attiene ai casi di inosservanza dell’obbligo, codificato all’art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, di produrre le dichiarazioni sostitutive e non a quelli di indicazione non puntuale delle singole situazioni ostative previste dal legislatore, anche in considerazione della recente evoluzione giurisprudenziale e normativa sullo specifico profilo della incompletezza delle dichiarazioni sostitutive (in tal senso, Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 16 del 30.07.2014);
Ritenuta, altresì, l’insussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora, tenuto conto della durata quadriennale dell’appalto de quo;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Unica) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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