Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – DURC negativo – Conseguenze

Non può essere accolta l’istanza cautelare proposta dalla  concorrente alla gara pubblica che abbia subito l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, ove la stessa concorrente risulti, dall’esame del DURC prodotto a corredo dell’offerta,  non in regola dal punto di vista della contribuzione, essendo  la Stazione appaltante tenuta a conformarsi al contenuto della suddetta certificazione nonchè ad adottare i provvedimenti conseguenziali.

N. 00477/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00970/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2014, proposto da:

A.T.I. S. S.p.A. con C. G., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito, in Bari, via Crispi, 6;

contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle, in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Monaco, Chiara Contursi e Cosimo Punzi, con domicilio eletto presso Chiara Contursi, in Bari, via Putignani, 108 – Uff. Legale I.N.P.S.; 

nei confronti di
Camassambiente S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Silvio Dodaro e Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro, in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale del Comune di Bisceglie, Ripartizione Amministrativa Servizio contratti ed appalti, a firma del Dirigente Dott. Pompeo Camero, n. 945 del 17/6/2014, comunicata in data 26/6/2014 ed avente ad oggetto “Revoca alla costituenda ATI Si.Eco S.p.A. dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per la durata di anni sette”;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale e in particolare della nota prot. 16152 del 28/4/2014 di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva;
nonchè per la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze della ricorrente per la sottoscrizione del contratto definitivo di appalto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie, dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Camassambiente S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Maurizio Savasta, Massimo F. Ingravalle, Franco Monaco, Francesco Silvio Dodaro ed Antonio L. Deramo;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, alla data del 17.2.2014 la società  ricorrente non risultava comunque regolare dal punto di vista delle contribuzione attestate nel DURC fatto oggetto anch’esso di impugnativa nell’ambito del presente procedimento;
Rilevato che, in conseguenza di tale attestata irregolarità , l’Amministrazione resistente non ha potuto che conformarsi alle risultanze in esso evidenziate, essendo priva sul punto di un autonomo spazio di discrezionalità ;
Considerato, pertanto, che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)