Processo amministrativo – Decreto di perenzione – Opposizione – Comunicazioni a mezzo PEC – Presunzione di conoscenza – Costituzione anteriore all’entrata del codice – Non sussiste

Deve essere accolta con ordinanza emanata ai sensi dell’art. 85 comma 6 del c.p.a., l’opposizione proposta avverso un decreto di perenzione emanato sul presupposto della presunzione di conoscenza dell’avviso di fissazione di udienza comunicato  a mezzo PEC, qualora il giudizio risalga a data anteriore all’entrata in vigore del codice e il difensore non abbia successivamente depositato le dichiarazioni inerenti le comunicazioni a mezzo PEC previste dall’art. 136 comma 1 del c.p.a.., in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione in materia di effettività  della tutela giurisdizionale e di garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa.

N. 00949/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2008 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso in opposizione proposto dal Comune di Corato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Schittulli, con domicilio eletto presso Angelo Schittulli, in Bari, via Principe Amedeo, n. 25;

avverso il decreto presidenziale
n. 56 in data 24 febbraio – 6 marzo 2014 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 497 del 2008, proposto da:

Comune di Corato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Schittulli, con domicilio eletto presso Angelo Schittulli, in Bari, via Principe Amedeo, n. 25;

contro
Edil D’Introno di Vincenzo D’Introno & C. S.a.s., Impresa Edile Quercia Cristoforo & Lastella Michele S.n.c.; Michele Lastella, nella qualità  di liquidatore della Impresa Edile Quercia Cristoforo & Lastella Michele S.n.c.; Sabino Valente; Maria Ambrosini;
Pasquale Cicala, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paparella ed Enrico Godini, con domicilio eletto presso Francesco Paparella, in Bari, via Venezia, n. 14;

per l’accertamento
dell’inadempimento all’obbligazione di cessione a titolo gratuito del tratto di strada di via Monte Santo, dall’intersezione con via Genova sino alla via Castel del Monte, come da convenzione urbanistica stipulata in data 17.2.1988, modificata il 17.5.1988;
 

Visto il decreto presidenziale n. 56 in data 24 febbraio – 6 marzo 2014;
visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 3 aprile 2014 e depositato il 7 aprile 2014;
visto l’atto di costituzione di Pasquale Cicala;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 85, commi 4 e 6, e 87, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Giovanni Vittorio Nardelli, per dichiarata sostituzione dell’avv. Angelo Schittulli;
 

Ritenuto che l’opposizione merita accoglimento in quanto la presunzione di conoscenza delle comunicazioni telematiche di cui all’art. 136, comma 1, cod. proc. amm., modificato dall’art. 1, comma 1, lettera o), del D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195 opera soltanto se nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale essa intende ricevere le comunicazioni relative al processo;
Ritenuto che nel caso, invece, in cui i difensori abbiano proposto ricorso o si siano costituiti in data antecedente all’entrata in vigore del codice, detta presunzione di conoscenza non può ritenersi operante ove manchi, comunque, la dichiarazione del difensore prevista dal citato art. 136, comma 1, cod. proc. amm., in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 24 e 113 della Costituzione in materia di effettività  della tutela giurisdizionale e di garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. V, Ordinanza 9 aprile 2014, n. 1701);
Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta opposizione e di fissare l’udienza di merito per la data del 25 marzo 2015;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’opposizione e fissa l’udienza di merito per la data del 25 marzo 2015.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)