1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Preavviso di rigetto – Motivazione – Provvedimento finale – Divieto di nuova motivazione – Fattispecie


2. Commercio, industria, turismo – Gioco e scommessa – Concessioni per un punto di raccolta del gioco del Lotto – Rivendita cd. speciale – Preclusioni – Non sussistono

1. Nei procedimenti ad istanza di parte, sebbene l’obbligo di comunicare il c.d. “preavviso di rigetto” non imponga la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso, deve ritenersi precluso alla pA. di poter fondare il successivo diniego su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale. (Nel caso di specie, a fronte di una comunicazione di motivi ostativi facenti espresso riferimento alla mancanza dei requisiti soggettivi – ossia alla mancata riconducibilità  della rivendita speciale della ricorrente tra quelle suscettibili di beneficiare della concessione per un punto di raccolta del gioco del Lotto, in base al D.D. 29.3.2006 – il provvedimento finale di diniego rigettava l’istanza di concessione in parola per carenza dei requisiti oggettivi).


2. L’art. 33, co. 1, della L. n. 724/1994 non istituisce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto, conseguentemente non sussistono preclusioni nei confronti delle cd. rivendite speciali.

N. 00925/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2014, proposto da: 
Agata Giotta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tempesta e Francesca Benedetto, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca, n. 2/A; 

contro
A.A.M.S. – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ufficio Regionale per la Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
dell’atto n. 452 del 25.3.2014, comunicato con nota raccomandata a.r. datata 25.3.2014, prot. 18177 e consegnata il successivo 31.3.2014, con il quale il Direttore regionale per la Puglia dell’A.A.M.S. ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente il 24.2.2014, volta ad ottenere l’assegnazione presso la rivendita speciale da lei gestita di un punto del gioco del lotto;
di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ancorchè ignoto alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.A.M.S. – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e della A.A.M.S. – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Tempesta, Francesca Benedetto e Donatella Testini;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 9.6.2014, Agata Giotta, nella qualità  di titolare della ditta “Arcobaleno”, con sede in Barletta, via Manfredi n. 73, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di esercitare attività  di cartoleria, edicola, ricevitoria SISAL, rivendita biglietti autolinee presso il terminal di Barletta delle autolinee STP, oltre a svolgere, altresì, attività  regolarmente autorizzata di somministrazione di alimenti e bevande.
Premetteva che, a fronte di una elevata affluenza di clientela, la ricorrente chiedeva al competente Ispettorato compartimentale dell’A.A.M.S. il patentino per la rivendita dei generi di monopolio.
Con provvedimento prot. n. 13198 del 13.4.2001, l’A.A.M.S. respingeva la richiesta.
Il detto provvedimento veniva impugnato dinanzi a questo T.A.R., il quale accoglieva il ricorso dell’interessata con sentenza n. 3190/2001, non impugnata, per l’effetto annullandolo.
A seguito del miglioramento del giro d’affari, la ricorrente chiedeva successivamente la concessione di una rivendita speciale.
Tale richiesta veniva rigettata dall’Ispettorato compartimentale dell’A.A.M.S. con provvedimento prot. n. 2316 del 24.9.2009.
Impugnato il diniego, questo T.A.R. annullava anche tale ultimo provvedimento con sentenza n. 434/2013 del 28.3.2013, passata in giudicato.
Con istanza del 24 febbraio 2014, la ricorrente chiedeva il rilascio di concessione per un punto di raccolta del gioco del Lotto.
Il giorno successivo, in data 25 febbraio 2014, l’Ufficio A.A.M.S. per la Puglia, con nota prot. n. 10474, consegnata all’interessata il successivo 28 febbraio, dava comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, facendo riferimento espresso alla mancata riconducibilità  della rivendita speciale della ricorrente fra quelle suscettibili di beneficiare della concessione per un punto di raccolta del gioco del Lotto, in base al Decreto Direttoriale 29 marzo 2006.
Con successiva nota prot. n. 18177 del 25.3.2014, consegnata il successivo 31.3, veniva trasmesso alla ricorrente il provvedimento n. 452 del Direttore Regionale per la Puglia dell’A.A.M.S., con il quale veniva rigettata l’istanza di concessione in parola, per mancanza dei requisiti oggettivi.
Agata Giotta insorgeva avverso il provvedimento suddetto evidenziando plurimi motivi di illegittimità , con particolare riguardo – in sintesi – a diverse violazioni di legge ed, in particolare, dei principi generali in materia di attività  amministrativa, al difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato, alla erroneità  dello stesso ed all’eccesso di potere in concreto determinatosi, per sviamento e travisamento.
Con atto di costituzione in giudizio di mero stile, pervenuto in Segreteria in data 11.6.2014, si costituiva l’Avvocatura erariale, contestando genericamente le argomentazioni svolte dalla ricorrente.
Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad una integrale ostensione delle ragioni che impongono un provvedimento di diniego, in modo da anticipare alla fase procedimentale il contraddittorio con l’interessato su quelle stesse ragioni.
In particolare, se è vero che, nei procedimenti ad istanza di parte, l’obbligo per l’amministrazione di comunicare il c.d. “preavviso di rigetto” non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso, deve tuttavia ritenersi precluso alla Pubblica Amministrazione di poter fondare il successivo diniego su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 7 febbraio 2013, n. 220; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 ottobre 2011, n. 964; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 20 agosto 2007, n. 1959).
Nel caso di specie, a fronte di una comunicazione di motivi ostativi facenti espresso riferimento alla mancata riconducibilità  della rivendita speciale della ricorrente fra quelle suscettibili di beneficiare della concessione per un punto di raccolta del gioco del Lotto, in base al Decreto Direttoriale 29 marzo 2006 – incentrandosi dunque il ragionamento contrario alla attribuzione del provvedimento ampliativo sulla carenza da parte dell’istante dei richiesti requisiti soggettivi – il provvedimento finale di diniego rigettava testualmente l’istanza di concessione in parola, per mancanza dei requisiti oggettivi.
Tale netta contraddizione già  di per sè fonda la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990.
Ad abundantiam, non sembra che, in forza dell’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del Lotto, possano ravvisarsi preclusioni specifiche nei confronti delle c.d. rivendite speciali.
In forza del testo attualmente vigente dell’art. 33, primo comma, L. n. 724 del 23.12.1994 “Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di
Raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti, purchè sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle Finanze (¦)”.
In altri termini, la norma da ultimo citata non appare istituire alcuna distinzione fra categorie di tabaccai al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, Sentenza 23 gennaio 2001, n. 2244).
Da tanto consegue che anche l’impostazione restrittiva seguita dall’Amministrazione resistente nella valutazione dei presupposti per la concessione del provvedimento ampliativo richiesto, per come svolta nel caso concreto, non risulta condivisibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento di rigetto impugnato.
Condanna l’A.A.M.S. – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato alla rifusione delle spese di lite in favore di Agata Giotta, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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