1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Competenza – Approvazione  progetto  opera pubblica inerente raddoppio tratta ferroviaria  – Competenza funzionale del TAR del Lazio – Non sussiste 


2. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia pubblica – Riapprovazione progetto definitivo – Reiterazione vincolo preordinato all’esproprio – Impugnazione – Tutela cautelare – Presupposti –  Non sussistono

1. L’approvazione di un progetto definitivo di un’opera pubblica con dichiarazione di pubblica utilità , sebbene relativa alla realizzazione di una rete infrastrutturale di trasporto ( raddoppio di una linea  ferroviaria locale) non integra l’esercizio di “poteri speciali inerenti le attività  di rilevanza strategica” in dal quale scaturisce la competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 135 comma 1 lett. f) del c.p.a..


2. Va rigettata l’istanza cautelare contenuta in un ricorso che non appare assistito da fumus boni iuris in quanto  proposto avverso i provvedimenti di riapprovazione  del progetto definitivo  di un’opera pubblica ai fini della dichiarazione di pubblica utilità  e di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e per altro verso non è suscettibile di apprezzamento neppure sotto il profilo del periculum, atteso il carattere recessivo dell’interesse  del privato ad evitare l’occupazione d’urgenza rispetto a quello pubblico della sollecita realizzazione dell’opera progettata. 

N. 00422/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00765/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 765 del 2014, proposto da:

Giovanni Longo, Rosa Agnesia Alfonsi, Giuseppe Alfonsi, Anna Alfonsi, Pina Alfonsi, Laura Lacalamita, Laura Longo, Anna Longo, rappresentati e difesi dall’avv. Costantino Ventura, con domicilio eletto presso Costantino Ventura in Bari, via Dante, n. 11;

contro
Cipe – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, n. 16; 

nei confronti di
R.F.I. S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto presso Maria Goffredo in Bari, via Egnatia n.15; Italferr S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento, previa sospensiva,
della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 90 in data 17.12.2013, pubblicata sulla G.U. n.81 del 7.4.2014, avente ad oggetto “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea ferroviaria Bari – Taranto, raddoppio della tratta Bari- S. Andrea – Bitetto; nuova approvazione del progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità  (CUP J71H 920000 30008), nonchè di ogni altro preordinato, conseguente o connesso, compresi:
le note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 42119 42260, entrambe in data 10.12.2013;
la nota della stesso Ministero n. 43271 in data 17.12.2013;
la nota del Presidente della Regione Puglia n. 5095 in data 17.12.2013;
la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento pe: programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 5156 in data 17.12.2013;
la nota RFI S.p.A. in data 17.12.2013;
l’esame della proposta svolta dal CIPE in una data imprecisata ai dell’art. 3 del vigente Regolamento del CIPE;
atti tutti non conosciuti nel testo integrale, ma menzionati nella delibera impugnata, e dei quali in via istruttoria si chiede che venga ordinata l’esibizione, con espressa riserva di motivi aggiunti
Ed altresì, poichè con la delibera n. 90/13 è stato reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree e sugli immobili relativi alla “Linea Ferroviaria Bari – Taranto: Raddoppio della tratta Bari – S. Andrea – Bitetto, apposto con la delibera CIPE n. 46/2004 del 29.9.2004, che aveva approvato il progetto preliminare, ed e stato altresì nuovamente approvato ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità  il progetto definitivo dell’intervento anzidetto, già  approvato con la precedente delibera CIPE n. 95/06 del 29.3.2006, devono intendersi impugnati, in questa sede, ove occorra, anche le anzidette delibere e gli anzidetti progetti preliminari e definitivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cipe – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica e di Regione Puglia e di R.F.I. S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Costantino Ventura, Giuseppe Zuccaro, Fulvio Mastroviti e Maria Goffredo;
 

Premesso che il Collegio, a seguito della prospettazione da parte del Presidente del Collegio di una possibile questione di competenza sulla controversia in applicazione del disposto di cui all’art. 135 comma 1 lett h) cpa, ha ritenuto di decidere preliminarmente sulla sussistenza della competenza di questo Tar, in considerazione della natura dei provvedimenti gravati e della ritenuta insussistenza nella dedotta fattispecie”dei poteri speciali” di cui alla medesima previsione normativa sopra richiamata;
Ritenuto, pertanto, di pronunciarsi sull’istanza cautelare prospettata dai ricorrenti;
Considerato che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non appaiono sussistere profili di manifesta fondatezza del ricorso, in quanto volto a contestare principalmente la reiterazione dell’apposizione del vincolo finalizzato all’esproprio e la “riapprovazione” del progetto definitivo delle opere da realizzare ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità ;
Considerato, altresì, che nel bilanciamento tra l’interesse del privato a evitare l’occupazione dei suoli e l’interesse pubblico alla più sollecita realizzazione di opere pubbliche, deve accordarsi prevalenza a quello teso alla conclusione della procedura espropriativa;
Considerato che in ogni caso, il pregiudizio paventato non riveste, in funzione della natura dell’opera pubblica, profili d’irreparabilità ;
Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)