1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza  rinnovo porto armi – Condizioni immutate – Rigetto –  Fumus boni iuris – Sussistenza 


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare –  Istanza  rinnovo porto armi  – Rigetto – Periculum in mora – Sussistenza – Condizioni


3. Pubblica sicurezza – Licenza di porto d’armi – Rinnovo – Motivazioni 

1. Il ricorso cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi è assistito dal fumus boni iuris se non siano mutati i fatti o le condizioni che hanno costituito i presupposti oggettivi e soggettivi di precedenti, analoghe concessioni in favore del medesimo soggetto.


2. Sussiste il periculum in mora, prescritto per il ricorso cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del porto d’armi, tenuto conto che lo svolgimento come carabiniere di servizi espletati esclusivamente in abiti borghesi, in assenza della licenza di porto d’armi per difesa personale, espone il ricorrente ad una situazione di rischio per la sua l’incolumità .


3.Nel procedimento per il rinnovo della licenza di porto d’armi l’Amministrazione deve valutare se siano o meno mutati i fatti o le condizioni che hanno costituito i presupposti oggettivi e soggettivi di precedenti concessioni di porto d’armi, tenuto anche conto che l’ampia discrezionalità  concessa in tale materia all’Amministrazione stessa implica un onere di motivazione rinforzato, specie se vi sia stato,da parte del soggetto interessato,un godimento del porto d’armi senza abuso e senza che la sua condotta, anche in via indiziaria, sia mutata in peggio, e che lo svolgimento come Carabiniere di servizi espletati esclusivamente in abiti borghesi, in assenza della licenza di porto d’armi per difesa personale, può comportare una situazione di rischio più grave per l’incolumità .

N. 00376/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00739/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2014, proposto da:

Savino Del Vecchio, rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Labia, Luigi Roscino, con domicilio eletto presso Giuseppe Munafo’ in Bari, via Cardassi, n. 66;

contro
Ministero dell’Interno; U.T.G. – Prefettura di Foggia, Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
ovvero altra misura cautelare idonea ad assicurare in via interinale gli effetti della decisione
– del decreto prot. 16128/13/Area I^ Bis, emesso dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 26.02.2014 e notificato in data 31.03.2014 con cui si è respinta l’istanza prodotta dal ricorrente al fine di ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;
nonchè quali atti prodromici e ad esso connessi e collegati:
– della comunicazione prot. n. 16128/13/Area I^ Bis, emessa in data 19.06.2013 della Prefettura di Foggia e notificata al ricorrente in data 04.07.2013 con cui ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 si indicavano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente di rinnovo della licenza del porto di pistola per uso difesa personale;
– della nota prot. n. 087956/4-3 “P” del 27.09.2013 emessa dalla Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Foggia;
– della nota prot. n. 16128/13/Area I^ Bis del 18.10.2013;
– della nota prot. n. 087956/4-5 “P”, emessa in data 23.12.2013 dalla Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale di Foggia;
nonchè di tutti gli altri atti ad essi connessi, consequenziali e correlati, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e della Legione Carabinieri Puglia – Comando Provinciale Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Tommaso Labia e Luigi Roscino, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per le amministrazioni Statali;
 

Considerato che, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, atteso che non pare siano mutati i fatti o le condizioni che hanno costituito i presupposti oggettivi e soggettivi delle precedenti concessioni del porto d’armi;
tenuto conto altresì che l’ampia discrezionalità  concessa in tale peculiare e delicata materia all’amministrazione implica, sulla base dei noti principi enucleati dalla legge 241 del 1990, un onere motivazionale rinforzato, soprattutto quando, come nel caso di specie, l’interessato abbia goduto del porto d’armi senza abusarne e senza che sussistano indizi che la sua condotta sia mutata in peggio (TAR Puglia, Bari, Sez. III, 6 novembre 2013, n. 1486; TAR Pescara, 4 gennaio 2012, n. 4);
considerato che lo svolgimento come Carabiniere di servizi espletati esclusivamente in abiti borghesi, in assenza della licenza di porto d’armi per difesa personale, può comportare una situazione di rischio più grave per l’incolumità  del Sig. Savino Del Vecchio, tanto più che agli atti risulta sussistere un procedimento penale in corso per il reato di concorso in tentato omicidio avente come persona offesa, tra l’altro, il ricorrente;
ritenuto pertanto sussistere il periculum in mora;
ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21.5.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)