Procedimento amministrativo – Partecipazione – Istanza rinnovo permesso di soggiorno – Diniego – Omesso preavviso di rigetto – Conseguenze 

Merita di essere sospeso il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno ove al ricorrente, cittadino extracomunitario, in violazione dell’art. 10-bis della L.n. 241/1990 e del principio del contraddittorio, non siano stati comunicati  i motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza e considerato che, sotto il profilo del danno,  il mancato rinnovo comporterebbe  la sua immediata espulsione (con conseguente abbandono del ciclo di studi intrapreso).

N. 00375/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00661/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2014, proposto da:

Ermir Mara, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli, n. 138;

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento con il quale la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro subordinato, notificato in data 04.04.2014, Cat. A.11/2014/Imm.n.08/P.S.
nonchè
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori l’avv. Tiziana Sangiovanni e l’avv. dello Stato Donatella Testini;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sembrano ravvisarsi gli estremi del fumus boni iuris in quanto non pare essere stato salvaguardato il diritto al contradditorio, atteso che al ricorrente non è stata trasmessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
considerato che sussiste altresì il requisito del pericolo di danno grave ed irreparabile atteso che, senza la concessione della tutela cautelare, il ricorrente sarebbe costretto a lasciare immediatamente il territorio dello Stato Italiano dovendo così abbandonare il ciclo di studi intrapreso;
tenuto altresì conto che nel bilanciamento degli interessi, tipico della fase cautelare, si ritiene che la garanzia del diritto allo studio del ricorrente debba prevalere sull’interesse ad allontanare dal territorio dello Stato Italiano un soggetto che non ha precedenti penali e che trae i mezzi della propria sussistenza dal proprio lavoro;
ritenuto, infine, di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21.05.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)