Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere abusive – Servitù pubblica di passaggio – Ordinanza di rimozione – Tutela cautelare –  Non sussiste

Deve essere respinta l’istanza cautelare di sospensione degli effetti di un’ordinanza di rimozione di opere abusive (nella specie riguardante dei cancelli) tesa a ripristinare una servitù pubblica di passaggio in proprietà  privata, pacificamente consolidatasi nel tempo, atteso che per il profilo del fumus, l’esistenza di detta servitù va verificata nel merito; mentre, per quanto attiene il periculum,  nelle more della definizione del merito, per un verso l’interesse generale al pubblico transito è considerato prevalente, per l’altro la rimozione del cancello abusivo da parte dei ricorrenti non è da ritenersi, in sè, danno grave e irreparabile.

N. 00353/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00703/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2014, proposto da:

Pasqua Pastore e Giovanni De Leonardis, rappresentati e difesi dall’avv. Pier Paolo Grimaldi, con domicilio eletto presso Lidia Moccia in Bari, via P. Ravanas n. 120;

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce, n.52; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza comunale n. 10 dell’11.3.2014 di rimozione delle opere edili abusive (installazione di due cancelli di ferro) e ripristino stato dei luoghi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Pier Paolo Grimaldi e Giovanni Caponio;
 

Rilevato che i ricorrenti hanno presentato SCIA in data 12.11.13 per la installazione di due cancelli per impedire l’accesso ad un porticato, finora pacificamente percorso pubblicamente (tanto che i cancelli sono dichiaratamente funzionali ad impedire gli atti vandalici e deposito indiscriminato di rifiuti);
rilevato che il Comune ha inibito l’esecuzione dei lavori con diffida del 18.11.13 (il confronto dei due atti rende evidente che si tratta di atti riferibili agli stessi lavori) e, nonostante ciò, i ricorrenti li hanno eseguiti;
ritenuto che l’esistenza del pubblico transito fornisce un rilevante indizio circa la sussistenza della servitù di pubblico passaggio (la cui esistenza è contestata e va approfondita in fase di merito) e, conseguentemente, rende evanescente il requisito del fumus;
ritenuto, sotto il profilo del danno, da un lato che esso è stato in parte determinato dalla condotta degli stessi ricorrenti che hanno installato il secondo cancello nonostante l’ordinanza inibitoria; dall’altro che, nella comparazione degli interessi, il pacifico pubblico transito induce a propendere per la prevalenza di quello pubblico; dall’altro, ancora, che la rimozione dei cancelli, in sè non costituisce un danno grave ed irreparabile;
ritenuto, conclusivamente, che il comportamento dei ricorrenti compendia un’ipotesi di ragion fattasi non contemplata nell’ordinamento;
ritenuto che le spese possono essere integralmente compensate in ragione della condizione delle parti, nonchè delle esigenze fatte valere in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)