Giurisdizione  – Contributi, finanziamenti e sovvenzioni – Revoca di finanziamento  –  Natura – Giurisdizione del G.A. 

La controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992 n. 415, convertito in L. 19 dicembre 1992 n. 488, appartiene alla giurisdizione del G.A., soprattutto nel caso in cui (come quello di specie) il provvedimento di revoca risulti essere fondato in via principale sul difetto originario dei requisiti per la concessione del beneficio (qualificandosi, pertanto, come annullamento in autotutela).

N. 00354/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00669/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Centro Nautica S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, n.6;

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege; 
Comune di Manfredonia; 
Equitalia S.p.a.;

nei confronti di
Europrogetti & Finanza S.p.A., 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie ex L. 488/92 per la realizzazione di struttura balneare, prot. 0000428/6.3.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico,
nonchè (con ricorso per motivi aggiunti)
della cartella di pagamento di Equitalia sud spa n.043201300081214 14 notificata il 26.3.2014
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Maurizio Savasta;
 

Rilevato che in questa sede viene in decisione la sola istanza cautelare presentata in relazione al ricorso per motivi aggiunti;
rilevato che la giurisdizione, salvo i doverosi approfondimenti della fase di merito, appare, allo stato sussistente, in quanto il provvedimento di revoca risulta fondato, in primo luogo, ed in via principale sul difetto originario dei requisiti per la concessione del beneficio ex l. 488/92 (qualificandosi, per ciò come annullamento in autotutela), restando l’ulteriore e concorrente motivazione (inerente l’incompatibilità  dell’acquisto delle cabine con l’intervento ammesso) espressaad colorandum ;
ritenuto che, nell’assenza di difese sostanziali dell’amministrazione (costituitasi con atto di mera forma), risulta necessario acquisire dettagliata relazione in ordine alle specifiche ragioni (tenuto conto delle censure dedotte in ricorso) che hanno indotto a qualificare l’intervento iniziato prima della domanda e se le cabine citate nel provvedimento risultino dichiarate tra i costi sostenuti per l’attività  di impresa inerente la gestione del lido (sul punto, la difesa di parte ricorrente allega che esse, invece, siano state acquistate per la gestione della darsena e non rilevino ai fini della concessione del contributo in questione);
ritenuto che, nelle more dell’adempimento istruttorio, è necessario sospendere la cartella esattoriale impugnata con motivi aggiunti;
ritenuto che le spese vadano disciplinate all’esito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende, fino alla successiva udienza camerale del 15.10.2014, la cartella esattoriale di Equitalia sud spa n.043201300081214 14 notificata il 26.3.2014.
Dispone gli incombenti istruttori indicati in motivazione, ordinandone il deposito 15 giorni prima dell’udienza camerale di rinvio.
Fissa l’udienza camerale di rinvio al 15.10.2014
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)