Edilizia e urbanistica – Rito abbreviato – Attività  edilizia pubblica – Occupazione d’urgenza – Tutela cautelare – Effetti

Per quanto attiene ai giudizi abbreviati di cui all’art. 119 c.p.a. il riconoscimento della tutela cautelare di sospensione degli effetti dell’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere pubbliche (comma 1 lett. f dell’art. 119 c.p.a) è teso ad evitare l’irreversibile trasformazione degli immobili occupati con inibitoria di ogni possibilità  di godimento da parte dei privati e consiste nella imminente fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso, come prevista dal comma 3 dello stesso art. 119 citato (prima udienza utile dopo il trentesimo giorno dal deposito dell’ordinanza cautelare).

N. 00361/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00696/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 696 del 2014, proposto da:

Francesco Arbore, Rosario Arbore, Cataldo Arbore, Concetta Arbore, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Prudente, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio eletto presso Francesco De Robertis in Bari, via Davanzati n.33; 

nei confronti di
Cadinvest S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n. prot. 5835 emesso in data 10 marzo 2014 dal Dirigente del “Settore urbanistica e PRG” del Comune di Cerignola con il quale si ordinava l’occupazione d’urgenza delle aree ivi descritte in comproprietà  dei ricorrenti, nonchè degli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Cerignola n. 60 del 13/06/1996 (progetto di variante al PEEP – comprensorio “E”).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cerignola;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli articoli 119 e 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Vincenzo Prudente e Francesco De Robertis;
 

Considerato che, ad un primo sommario esame, sussistono profili di fondatezza del ricorso nonchè il pericolo di un danno grave e irreparabile, in quanto l’occupazione d’urgenza è per sua natura prodromica all’esecuzione di opere pubbliche, cui potrebbe far seguito la trasformazione eventualmente irreversibile degli immobili occupati, con conseguente inibitoria di ogni possibilità  di godimento dei medesimi da parte dei titolari,
Ritenuto pertanto ai sensi dell’art. 119 comma 3 c.p.a. di dover accogliere la domanda cautelare mediante la fissazione della prima udienza pubblica utile come da dispositivo; con compensazione delle spese della presente fase di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare,
fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)