Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Permesso di costruire – Demolizione e ricostruzione – Compatibilità   paesaggistica – Soprintendenza dei beni architettonici e del paesaggio – Parere – Diniego – Tutela cautelare – Non sussiste
 
 

Non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare in ipotesi di intervento di demolizione e ricostruzione edilizia, qualora la soprintendenza abbia negato la compatibilità  dello stesso con i valori paesaggistici del sito – rendendo necessario, quindi che il mantenimento della res adhuc integra  fino alla definizione della controversia nel merito – anche qualora detti interventi siano dettati da esigenze di messa in sicurezza del sito, tenuto conto che le relative prescrizioni disposte con precedente ordinanza sindacale  ben possono essere adempiute  con interventi di tipo diverso e meno invasivo.

N. 00352/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00322/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gianvito Loiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso Daniela Lovicario in Bari, via Tommaso Fiore n. 62;

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maione, con domicilio eletto presso Francesco Maione in Bari, via Quintino Sella, n. 5; Ministero Per i Beni e le Attività  Culturali; Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paesaggistici. Province di Bari e Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, presso la cui sede è per legge domiciliata, in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di diniego di permesso di costruire prot. n. 24696 pratica edilizia n. 503/13 UTC notificato in data 13.12.2013 nonchè, ove occorra della nota prot. n. 17213 del 28.08.2013;
– del provvedimento del 03.10.2013 prot, n. 19729, con cui l’amministrazione comunale chiedeva alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di esprimere il parere ai sensi del D.Lgs 42/04 in ordine alla richiesta di permesso di costruire ivi compresa la nota del 28.10.2013 con cui l’amministrazione comunale comunicava il parere contrario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della provincia di Bari, Barletta Andria Trani e Foggia nonchè dello stesso parere espresso dalla Soprintendenza comunicato con nota del 23 ottobre 2013 prot. n. 21151;
– di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorchè non conosciuto o conoscibile;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ruvo di Puglia e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari e Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito il difensore del Comune, assente quello del ricorrente;.
 

Rilevato che il denegato permesso di costruire riguarda interventi di demolizione e ricostruzione, su cui appare necessario un più approfondito esame circa la compatibilità  del medesimo con le esigenze di tutela della zona in cui sono collocati (compatibilità  negata dal parere espresso dalla Soprintendenza).
Considerato, pertanto, che appare preferibile mantenere la res adhuc integra fino al più approfondito esame del merito;
Ritenuta l’assenza del requisito del periculum in mora inteso come imminente rischio di pregiudizio grave ed irreparabile per le ragioni della ricorrente, non ritenendosi i gravati provvedimenti ostativi all’adozione di altre misure idonee all’esecuzione all’ordinanza dirigenziale di messa in sicurezza n. 40/03 del 29.01.2013.
Ritenuto quanto alle spese della presente fase che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento di € 1.000,00 (mille/00), per la fase cautelare, a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, in favore del Comune.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)