Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica – V.I.A. – Parere negativo – Sindacabilità  del G.A. – Limiti – Fattispecie

La valutazione operata dal comitato V.I.A., nell’ambito di un’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica,  costituisce esercizio di discrezionalità  tecnica ed è sindacabile dal G.A. esclusivamente in presenza di vizi macroscopici (nel caso di specie il parere negativo del comitato V.I.A. era motivato sugli “impatti cumulativi” e sulla “delocalizzazione sostanziale” apportata al progetto inizialmente presentato).

N. 00328/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00656/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2014, proposto da Ats Energia Pe Florio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Velluto, Guido Reggiani, Valerio Bagattini e Debora Poli Cappelli, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Delvino e Nicola Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;
Regione Puglia;
Autorità  di Bacino per la Puglia;
Provincia di Foggia – Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

nei confronti di
Ats 5 s.r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina dirigenziale del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n. 793 del 20.3.2014 con la quale è stato espresso parere contrario alla valutazione di impatto ambientale per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Florio per una potenza di 255 MW ubicato nel Comune di San Severo;
– di ogni altro specificamente indicato in ricorso;
nonchè per la condanna della parte resistente al risarcimento dei danni patiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Valerio Bagattini e Nicola Martino;
 

Ritenuto che la valutazione, operata dal Comitato VIA, in ordine agli “impatti cumulativi” ed alla eccessiva entità  delle modificazioni apportate (considerate quale “delocalizzazione sostanziale” rispetto al layout inizialmente presentato) appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, costituire espressione di discrezionalità  tecnica non inficiata da vizi macroscopici; che tale valutazione appare essere di per sè ostativa ad un differente esito procedimentale;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)