1. Ambiente ed ecologia – Abbandono di rifiuti – Ordinanza di rimozione – Competenza Sindaco – Criterio di specialità    


2. Ambiente ed ecologia – Abbandono di rifiuti – Rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Responsabilità  solidale del proprietario del suolo – Dolo o colpa – Necessità 

1. La competenza ad adottare le ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati appartiene al Sindaco in quanto la norma che statuisce tale competenza (art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale) ha carattere speciale rispetto all’art. 107 del T.U.E.L., che assegna in via generale ai dirigenti i compiti relativi alla gestione amministrativa dell’ente locale.


2. Ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, il proprietario del suolo ove siano stati abbandonati o depositati rifiuti risponde della bonifica del suolo – in solido con l’autore della condotta vietata – non a titolo di responsabilità  oggettiva, ma a titolo quantomeno di responsabilità  per colpa, in base agli accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati; pertanto l’ordine di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a carico del proprietario è viziato da difetto di motivazione ove non dia atto di alcuna istruttoria finalizzata all’accertamento dell’elemento psicologico nella realizzazione dell’evento da parte del proprietario del suolo.

N. 00333/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00633/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2014, proposto da:

Acquedotto Pugliese s.p.a. rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti, 36;

contro
Comune di Binetto, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour 31; Autorità  Idrica Pugliese; 

nei confronti di
Ati Conscoop s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 2/2014, prot. n. 705 del 13 febbraio 2014, del Responsabile del IV Settore di Vigilanza del Comune di Binetto, che ha disposto a cura e spese dell’Acquedotto Pugliese s.p.a. la bonifica dei luoghi e rimozione rifiuti su aree di sua proprietà  – risarcimento danni
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Binetto;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Rosaria Mola; Giuseppe Cozzi;
 

Ritenuto che, come evidenziato da condivisa giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia – Milano- Sez. IV, n. 312, del 29 gennaio 2014), la competenza ad adottare le ordinanze di rimozione di rifiuti abbandonati appartiene al Sindaco in base all’art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto norma speciale rispetto all’art. 107 del T.U. enti locali, che invece affida ai dirigenti i compiti relativi alla gestione amministrativa dell’ente locale;
Considerato che, per l’espresso disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il proprietario risponde della bonifica del suolo di sua proprietà  non a titolo di responsabilità  oggettiva ma soltanto ove responsabile quanto meno a titolo di colpa dell’abbandono dei rifiuti, in base agli accertamenti effettuati dagli organi preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, e che, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari delle aree;
Ritenuto che nel caso di specie la motivazione del provvedimento gravato non dà  atto di alcuna istruttoria finalizzata all’accertamento dell’elemento psicologico della proprietaria dell’area odierna ricorrente, nè può dirsi idoneo a tal fine il mero sopralluogo con personale tecnico, non delegato all’uopo dalla direzione della società ;
Ritenuto, altresì, sussistere il periculum in mora, considerato il tenore dell’ordine impugnato e le conseguenze collegate allo stesso;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’ordinanza impugnata.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)