Procedimento amministrativo – Provvedimento – Domanda di contributo – Errore formale – Esclusione-  Art. 6. comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 – Principio cd. “soccorso istruttorio” – Applicazione doverosa  

Va accolta l’invocata istanza di misura cautelare (tendendo al riesame di una domanda esclusa di contributo di finanziamento m.p.i.), nel caso in cui l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire alla ricorrente la regolarizzazione di un mero errore formale della domanda di partecipazione, in forza del dovere del cd. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990.

N. 00257/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00458/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2014, proposto da S.P.I.M. – Società  Produzione Impianti Multipli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
contro
Regione Puglia;
nei confronti di
Puglia Sviluppo s.p.a.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. AOO-158/0001034 del 4 febbraio 2014, adottata dalla Regione Puglia – Servizio Competitività  dei Sistemi Produttivi, avente ad oggetto: PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea di intervento 6.1. Azione 6.1.4 – Determinazione n. 192 del 10/04/09 – Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese” Soggetto Proponente S.P.I.M. – Società  Produzione Impianti Multipli s.r.l. (codice pratica 1VSN0G5) – Esito attività  istruttoria;
– degli altri atti e provvedimenti specificamente menzionati in ricorso;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Mescia;
 
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che, pur a fronte dell’errore formale in cui è incorsa la ricorrente S.P.I.M. (i.e. indicazione nell’allegato A alla domanda di partecipazione del codice ATECO 2007 43.21.01 – installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, codice non ammesso al finanziamento in forza all’art. 4 dell’avviso pubblico e dell’allegato A dell’avviso), cionondimeno l’impresa nell’allegato B alla propria domanda di partecipazione ha espressamente menzionato una iniziativa attinente al miglioramento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di San Severo, iniziativa, conseguentemente, riconducibile al codice ATECO 2007 43.21.03 (istallazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti);
Considerato che detta iniziativa appare ammissibile in base a quanto disposto dal citato avviso pubblico; che, pertanto, l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto consentire alla ricorrente la regolarizzazione di un mero errore formale della domanda di partecipazione, in forza del dovere del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990;
Ritenuta, altresì, la sussistenza del presupposto cautelare del periculum in mora in relazione alla possibilità  per la società  interessata di perdere l’agevolazione richiesta;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per dichiarare irripetibili le spese della presente fase cautelare sostenute da parte ricorrente;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)