1. Processo amministrativo – Istanza cautelare – Censure avverso valutazioni tecniche della p.A. – Assenza di vizi macroscopici – Necessario esame in sede di merito


2. Tutela dei beni culturali e paesaggio – Progetto di opera difforme da precedente progetto già  assentito – Nuova verifica di assoggettabilità  a VIA – Necessità  – Istanza cautelare – Rigetto

1. Non può trovare accoglimento la domanda di sospensione del provvedimento impugnato nell’ipotesi in cui le doglianze formulate dalla ricorrente avverso valutazioni tecniche dell’Amministrazione non risultino, pur nella sommaria delibazione propria della fase cautelare,  inficiate da vizi macroscopici e richiedano, pertanto, adeguato approfondimento in sede di merito.


2. Laddove l’opera proposta dalla ricorrente risulti essere, pur al sommario esame in sede cautelare, difforme rispetto a un precedente progetto già  autorizzato, è necessaria  una nuova verifica di assoggettabilità  a VIA, con conseguente rigetto dell’istanza cautelare proposta per assenza di fumus.

N. 00259/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00477/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2014, proposto da Eolsiponto s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale del 23 gennaio 2014, n. 28 della Regione Puglia;
– dei pareri espressi nell’ambito del procedimento;
– nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e connesso, ancorchè non conosciuto;
e per la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno patito;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Federico Massa e Maria Liberti;
 

Considerato che le censure formulate da parte ricorrente necessitano di maggiore approfondimento nella più idonea sede del giudizio di merito, venendo in rilievo doglianze avverso valutazioni tecniche prima facie non inficiate da vizi macroscopici;
Rilevato, altresì, che l’opera proposta dalla società  ricorrente appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, costituire modificazione ed estensione di un precedente progetto già  autorizzato, che può avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e quindi necessitante – come evidenziato dal Comitato VIA nella seduta del 14.1.2014 – ai sensi dell’allegato IV della parte II del dlgs n. 152/2006 e del Punto B.2.az della legge Regione Puglia n. 11/2001 di una nuova verifica di assoggettabilità  a VIA;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)