Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Procedura comparativa per l’accesso ad agevolazioni – Finalità  –  Fattispecie
 

Non sussiste il fumus boni iuris dell’istanza cautelare con cui la società  ricorrente ha richiesto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento emesso dalla p.A.  mediante il quale la ricorrente veniva esclusa dalle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000 per incompatibilità  del progetto presentato con i fini perseguiti dalla legge (consistenti nella promozione del lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità , mentre la ricorrente ha proposto un’attività  di lavanderia automatica). 
  

N. 00262/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00492/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2014, proposto da:

K.P.R. S.a.s. di Policarpo Catia, rappresentata e difesa dagli avv. Rocco Angelo Paccione e Lucio Romano, con domicilio eletto presso Rocco Angelo Paccione, in Bari, via Dante, n. 270;

contro
Agenzia Invitalia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto presso Pierluigi Rossi, in Bari, via D. Nicolai, n.21;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del 14.11.2013 e della nota di comunicazione prot. 23589/FIMP – DEL del 15.11.2013, rese da Invitalia S.p.A. e comunicate in data 31.1.2014, recanti la non ammissione alle agevolazioni di cui al D.lgs. n. 185/2000;
della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis 241/1990, trasmessa da Invitalia S.p.A. il 22.10.2013;
di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, pur se ignoto ed in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia Invitalia S.p.A. e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Rocco Angelo Paccione, anche in sostituzione dell’avv. Lucio Romano, e Mario Giuseppe Guglielmi, per delega dell’avv. Pierluigi Rossi;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il fumus boni iuris dell’istanza cautelare così come introdotta;
Rilevato, in particolare, che l’apporto lavorativo diretto delle socie, per come delineato nel piano di impresa presentato all’amministrazione resistente, non appare rispettare il fine della promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità  per come previsto all’art. 13 del D.Lgs. n. 185/2000, in concreto trattandosi essenzialmente, nel caso di specie, di una attività  di impresa di lavanderia automatica self – service;
Rilevato che non sia possibile alcuna valutazione comparativa rispetto a situazioni imprenditoriali ritenute analoghe, non sussistendo la possibilità  di istituire una corretta comparazione con iniziative imprenditoriali da svolgersi con modalità  operative comunque non identiche, oltre che in contesti territoriali diversi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)