Processo amministrativo – Giudizio cautelare  – Mancata ammissione a esame finale dottorato di ricerca – Fattispecie

Va accolta la domanda cautelare incidentale di sospensione del provvedimento contenente il giudizio di mancata ammissione a sostenere l’esame finale per il conseguimento del dottorato di ricerca, proposta dall’interessato che vanti ben quattro pubblicazioni su riviste scientifiche, ai soli fini del riesame della ricerca svolta dal ricorrente.

N. 00274/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00544/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:

Giuseppe Facchini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Nitti e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;

contro
Università  degli Studi di Bari e Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
– della nota dell’Università  degli studi di Bari prot. n. 11389 III/6 del 13.2.2014 (ricevuta in data 19.2.2014), di comunicazione della mancata ammissione a sostenere l’esame finale di dottorato di ricerca;
– del Decreto Rettorale n. 411 del 10.2.2014 dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, trasmesso unitamente alla predetta nota;
– del Verbale della seduta de Collegio dei documenti del dottorato di ricerca in informativa – Ciclo XXV del 13.1.2014 e della deliberazione ivi contenuta, nonchè dell’allegato 1;
– di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Nitti e avv. dello Stato Donatella Testini;
 

Considerato che, come emerge dagli atti di causa e diversamente da quanto criticamente rilevato dal Collegio docenti nella seduta del 13.1.2014, il dott. Facchini ha effettuato ben quattro pubblicazioni su riviste scientifiche e che tale circostanza può, già  in sè, ritenersi sintomatica di un possibile errore di valutazione dell’attività  complessivamente svolta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame della ricerca svolta dall’odierno ricorrente, anche alla luce delle indicazioni contenute nella consulenza di parte versata in atti. Spese compensate.
Fissa la trattazione del merito per l’udienza del 19.3.2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)