Contratti pubblici – Aggiudicazione – Offerta tecnica – Difforme da prescrizioni capitolari – Conseguenze 

Va accolta l’invocata misura cautelare avverso l’aggiudicazione di una fornitura nel caso in cui essa deve aggiudicarsi per lotto unico e indivisibile e la verifica di conformità  di quanto  offerto dalla aggiudicataria risulti effettuata dalla stazione appaltante assumendo come parametro di valutazione soltanto la relativa scheda tecnica piuttosto che le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico di gara.

N. 00269/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00562/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2014, proposto da:

3.M.C. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermelinda Pastore e Luigi D’ Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, Regione Puglia; 

nei confronti di
La Casalinda s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Gallo, con domicilio eletto in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, Pza Massari; Empulia – Innovapuglia S.p.A.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione del Direttore Generale della Asl BA n. 573 del 31.3.2014 comunicata ex art. 79 d.lgs. n.163/2006 in data 2.4.2014 con nota prot. n. 59867 ad oggetto “aggiudicazione gara a procedura negoziata per la fornitura di materiale di pulizia, saponi, detersivi, convivenza a consegne ripartite occorrenti alle strutture sanitarie ed amministrative della ASL BA;
– di tutti gli atti nel predetto provvedimento richiamati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società  La Casalinda a r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore per la ricorrente e l’avv. Enrico Gallo per la controinteressata;
 

Rilevato che, ai sensi della lettera d’invito prot. n. 17605/UOR5 del 30 gennaio 2014, la fornitura di cui trattasi va aggiudicata per lotto unico ed indivisibile;
Rilevato che, da un primo sommario esame proprio della fase cautelare, l’operato dell’Amministrazione non appare corretto nella parte in cui, come emerge dalla documentazione versata in atti (nota prot. n. 32092 del 20/02/2014 e nota prot. n. 51522 del 20 marzo 2014), la verifica di conformità  dell’articolo n. 23 offerto dalla aggiudicataria appare effettuata assumendo come parametro di valutazione la relativa scheda tecnica piuttosto che le caratteristiche richieste dal capitolato tecnico di gara;
Ritenuto in ragione della peculiarità  della questione di compensare tra le parti le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 16 dicembre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)