1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Danno grave e irreparabile – Pregiudizio – Interesse economico – Non sussiste


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Interesse economico – Chance – Insussistenza – Giudizio di merito

1. Non può ravvisarsi in fase cautelare un danno grave e irreparabile ove venga lamentato un pregiudizio concentrato sull’interesse economico alla partecipazione della gara da parte della ricorrente.


2. Deve essere rigettata l’istanza cautelare che verta sull’interesse economico perchè questo costituisce una mera “chanche” di un utile di impresa futuro ed eventuale, la cui consistenza patrimoniale appare di per sè comunque risarcibile per equivalente all’esito delle complesse valutazioni del caso di specie che potranno essere svolte nella competente sede di merito.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 2 luglio 2014, n. 2880 – 2014, ric. n. 4499 – 2014.

N. 00255/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00456/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2014, proposto da:

O.R.P. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Emanuele Petronella e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso Domenico Emanuele Petronella, in Bari, via Principe Amedeo, n. 165;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Colelli, in Bari, Avvocatura della Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, nn 31 – 33;
Comune di Santeramo in Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, via Quintino Sella, n. 120;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) – Puglia, Autorità  di Bacino per la Puglia, Comando Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Bari;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento prot. n. 0000389 del 20 gennaio 2014, a firma del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ufficio Energia e Reti Energetiche dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia, notificato via p.e.c. il successivo 21 gennaio 2014, avente ad oggetto diniego di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biomassa, nonchè di ogni altro atto connesso al predetto e per il risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Santeramo in Colle;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Cristina Lenoci, Domenico Emanuele Petronella, Tiziana T. Colelli e Luigi Paccione;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il fumus boni iuris dell’istanza cautelare così come introdotta;
Rilevato che, in base alla prospettazione dei fatti così come allegata da parte ricorrente, vi sia, in particolare, l’assenza dichiarata di un danno grave e irreparabile, in quanto il pregiudizio lamentato in sede cautelare risulta concentrato sull’interesse economico della ricorrente alla partecipazione alla gara del G.S.E. per l’attribuzione degli incentivi di cui al D.M. MISE 6 luglio 2012, in base al quale il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle relative procedure di asta avrà  scadenza il 26 giugno p.v.;
Considerato che tale interesse economico costituisce una mera “chanche” di un utile di impresa futuro ed eventuale, la cui consistenza patrimoniale appare di per sè comunque risarcibile per equivalente all’esito delle complesse valutazioni del caso di specie che potranno essere svolte nella competente sede di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)