Processo amministrativo – Giudizio cautelare –  Richiesta sospensione esecuzione provvedimenti – Dubbi tempestività  ricorso per motivi aggiunti – Conseguenze 

Va respinta la richiesta di sospensione degli atti impugnati se, a un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono dubbi in ordine alla tempestività  ex artt. 29 e 41, comma 2° c.p.a., del ricorso per motivi aggiunti relativamente a un atto pubblicato ex lege sulla Gazzetta ufficiale.

N. 00252/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00039/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2014, proposto da Colangelo Giuseppe, integrato da motivi aggiunti, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Cinquegrana, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Iazeolla in Bari, corso Vittorio Emanuele, 60;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Avv. Fernando Bianco, nella qualità  di Commissario Governativo della Cooperativa Edilizia a r.l. “La Capitanata”, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Pedone, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;
Comune di Vieste;
Cooperativa Edilizia a r.l. “Tommaso Fiore”;
Cooperativa Edilizia a r.l. “Domus 88”;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento, della cui adozione il ricorrente ha acquisito conoscenza dalla nota n. 0154294 del 24.9.2013 e successivamente pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione IV – Gestioni Commissariali e scioglimento per atto d’autorità  – con cui il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe stabilito di dare avvio all’istruttoria per lo scioglimento della Cooperativa Edilizia La Capitanata;
– nonchè di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso o collegato, ancorchè sconosciuto;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 marzo 2014, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di scioglimento della Cooperativa La Capitanata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 6.9.2013;
– del decreto dirigenziale del 14.10.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico di scioglimento della Cooperativa La Capitanata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 253 del 28.10.2013;
– della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Vieste n. 160 del 30.12.2013;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’avv. Fernando Bianco, nella qualità  di Commissario Governativo della Cooperativa Edilizia a r.l. “La Capitanata”;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Sebastiano Cinquegrana;
 
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono dubbi in ordine alla tempestività , alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 29 e 41, comma 2 cod. proc. amm., del ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 25.2.2014) relativamente ad un atto (i.e. il gravato decreto dirigenziale di scioglimento del 14.10.2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.10.2013 (pubblicazione prescritta dall’art. 2545 septiesdecies cod. civ.);
Ritenuto, conseguentemente, che non sussistono i presupposti cautelari necessari per la concessione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare contenuta con il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)