1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Impugnazione provvedimento esecutivo  – Diniego di tutela cautelare su atto presupposto – Assenza di fumus boni iuris


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Ordine bonifica sito da amianto – Comparazione interesse privato con pubblico – Conseguenze


3. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Riproposizione argomenti già  delibati in precedente sessione cautelare – Conseguenze su soccombenza e riparto spese di lite – Fattispecie  

1. Non può essere concessa, per mancanza di fumus boni iuris, la misura cautelare avverso un provvedimento impugnato nel caso in cui esso sia meramente esecutivo di altro provvedimento, parimenti impugnato, per cui è stata rigettata la misura cautelare (provvedimento reiettivo, peraltro, confermato dal Consiglio di Stato).


2. Recede l’interesse, meramente patrimoniale, del privato a eseguire, per effetto del provvedimento impugnato, la bonifica di un capannone dall’amianto, ove comparato a quello pubblico alla bonifica del sito e alla tutela della sicurezza e della salute pubblica.


3. La sostanziale riproposizione di argomenti di impugnazione già  delibati nella precedente fase cautelare permette di considerare con maggiore severità  la nuova soccombenza della ricorrente nella presente, ulteriore fase cautelare ai fini della ripartizione dell’onere delle spese di lite (la condanna del ricorrente è stata poi determinata  in € 500,00 per ciascuna delle quattro parti costituite in giudizio).

N. 00251/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01806/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comind S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Angelone e Antonello Preite, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta, in Bari, Lungomare Starita, n. 6;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) – Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso Laura Marasco, in Bari, Corso Trieste, n. 27 c/o Ufficio Legale A.R.P.A.;
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n. 172; 
nei confronti di
General Trade S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Flascassovitti, con domicilio eletto presso Salvatore Basso, in Bari, Corso Mazzini, n. 134/B; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari prot. n. 105936/UOR9 del 16.6.2011, successivamente pervenuto, con il quale si è diffidata la società  ricorrente, quale proprietaria di un capannone ad uso industriale ubicato nel territorio del Comune di Modugno,Via delle Camelie 3, ad eseguire la bonifica dei materiali che, in tesi, contengono amianto;
del verbale di sopralluogo e prelievo campioni eseguito in data 21.4.2011 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia e della nota prot. n. 0024686 del 13.5.2011;
dei “rapporti prova” n. 1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562 in data 8.6.2011, contenenti le risultanze delle analisi chimiche dei prelievi effettuati;
di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della Società  ricorrente.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari, della Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) – Puglia, di General Trade S.p.A. e del Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Angelone, Caterina Bavaro, per delega dell’avv. Gabriele Bavaro, e Francesco Flascassovitti;
 
Rilevato, in punto di delibazione del fumus boni iuris dell’istanza cautelare così come introdotta, che l’ordinanza sindacale impugnata (la n. 9391 del 25 febbraio 2014) risulta essere provvedimento meramente esecutivo di altra ordinanza sindacale (la n. 56329 del 23 novembre 2012) originariamente impugnata con il ricorso introduttivo del presente procedimento;
Rilevato che, in relazione a quest’ultimo provvedimento, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe non ha concesso la richiesta sospensiva, emanando, per quel che qui rileva, l’ordinanza cautelare n. 109/2013;
Rilevato che detta ordinanza cautelare risulta essere stata integralmente confermata in appello dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1605/2013;
Rilevato, altresì, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che non sussiste alcun danno imminente ed irreparabile a carico della posizione della società  ricorrente, sia in sè e per sè considerato, stante la patrimonialità  mera del medesimo, sia, soprattutto, ove posto in comparazione con l’interesse pubblico alla bonifica del sito ed alla tutela della sicurezza e della salute;
Rilevato che la sostanziale riproposizione di argomenti di impugnazione già  delibati nella precedente fase cautelare permette di considerare con maggiore severità  la nuova soccombenza della ricorrente nella presente ulteriore fase cautelare ai fini della ripartizione dell’onere delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza cautelare.
Condanna la Comind S.p.A. al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle quattro parti costituite.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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