Contratti pubblici – Gara – Offerta tecnica – Attestazione requisiti di qualità  – Attestazione cumulativa – Mancata valutazione delle singole attività  – Disparità  di trattamento

In un gara di appalto è censurabile sotto il profilo della disparità  di trattamento l’operato della p.A. che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, rileva le modalità  di attestazione dei requisiti di qualità  (rese all’interno di un unico certificato cumulativo anzichè valutare il numero delle attività  certificate (come prescritto nel disciplinare di gara).
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vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 29 settembre 2014, n. 4302 – 2014, ordinanza 30 luglio 2014, n. 3318 – 2014, ric. n. 5223 – 2014.

N. 00268/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00547/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2014, proposto da:

Con Noi Cooperativa Sociale a r.l. – Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour 31;

contro
Comune di Santeramo in Colle; 

nei confronti di
I.R.T.E. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Leonardo Deramo, con domicilio eletto presso in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 47/2014 in data 14.3.2014 a firma del Dirigente del Settore Servizi Socio-Culturali Ufficio Disabili – Contrasto alla Povertà  – Immigrati – Anziani del Comune di Santeramo in Colle avente ad oggetto “procedura di gara per l’appalto della gestione del Centro Sociale Polivalente CIG n.52065347C5 – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Aggiudicazione definitiva – D.lgs. 163/2006 art. 12” acquisita in data 3.4.2014 a seguito di accesso agli atti;
– della nota prot. n. 4936 del 17.3.2014 a firma del Dirigente del Settore socio – culturale del Comune di Santeramo in Colle avente ad oggetto “procedura di gara per l’appalto della gestione del Centro Sociale Polivalente CIG n.52065347C5 – Aggiudicazione definitiva comunicazione – D.lgs. 163/2006, art. 79, comma 5 lett. a)” trasmessa in data 17.3.2014;
– di ogni ulteriore atto specificamente indicato in ricorso;
nonchè per la declaratoria della nullità , della invalidità  e della inefficacia del contratto, ove stipulato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.R.T.E. S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso incidentale depositato in data 10 maggio 2014;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Cozzi e Antonio L. Deramo;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase, appare quantomeno censurabile sotto il profilo della disparità  di trattamento l’operato dell’Amministrazione nell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica in relazione all’art. 6, punto A.2.F del disciplinare di gara, così come effettuata con verbale di gara n. 7 del 24 febbraio 2014;
Rilevato infatti che, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, vada preferita, tra le diverse interpretazioni possibili del precisato punto del disciplinare, quella più ragionevole ed idonea a disvelare i richiesti profili di qualità  del servizio, sicchè ciò che all’uopo rileva è il numero delle attività  certificate, a prescindere dalle modalità  di impaginazione dei relativi certificati;
Ritenuto, pertanto, che l’attribuzione dei punteggi previsti dalla richiamata previsione della lex specialis vada effettuata in relazione a ciascuna attività  singolarmente certificata, non rilevando la circostanza che l’attestazione di qualità  sia resa all’interno di unico certificato cumulativo;
Rilevata altresì la sussistenza del periculum derivante dall’interesse della ricorrente alla esecuzione del contratto di servizio;
Ritenuto, pertanto, sussistere allo stato degli atti i presupposti cautelari per la concessione della misura richiesta, impregiudicata ogni ulteriore valutazione del Collegio alla prossima Camera di Consiglio, in sede di esame del ricorso incidentale;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione del ricorso incidentale la camera di consiglio del 28 maggio 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)