Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Ordinanza – Dottorato di ricerca – Aspettativa – Istanza di esecuzione – Nomina commissario ad acta – Accoglimento

Il diniego di collocamento in aspettativa dal dottorato di ricerca deve essere motivato con riferimento ad eventuali impedimenti di carattere organizzativo e specifiche ragioni ostative, non integrando una motivazione sufficiente il riferimento a “stringenti esigenze di servizio”, dovendo, l’Amministrazione eseguire, in tal senso l’ordine del giudice, espresso in una precedente ordinanza, di motivare adeguatamente il diniego, con conseguente nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza. 

N. 00224/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01453/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Nicola Di Fiore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Di Mattia e Lucrezia Girone, con domicilio eletto in Bari, via Clinia, 34;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, 97; Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare;

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
– del provvedimento di cui al telegramma del 27/8/2013, ricevuto dal ricorrente in data 2/9/2013, con il quale gli veniva comunicato il preavviso di rigetto della domanda intesa ad ottenere il collocamento in aspettativa per la frequenza del dottorato di ricerca (ricorso introduttivo);
– del provvedimento di cui al telegramma del 25/11/2013, ricevuto dal ricorrente in data 26/11/2013, con il quale gli è stato comunicato il rigetto definitivo (motivi aggiunti);
– di ogni altro atto indicato nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Vista la domanda depositata in data 4 marzo 2014, intesa ad ottenere l’esecuzione dell’ordinanza n. 29 in data 16 gennaio 2014 del T.A.R. Puglia – Bari, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente con il ricorso in epigrafe;
Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Lucrezia Girone e Donatella Testini;
 

Rilevato che, ad oggi, non risulta sia stata eseguita dall’Amministrazione resistente l’ordinanza di questo Tribunale n. 29/2014;
Ritenuto che, ai fini dell’esecuzione della prefata ordinanza, occorre che il Ministero della Difesa – Direzione Generale del personale militare – provveda secondo le statuizioni in essa contenute, evidenziando in maniera puntuale, ove esistenti, gli eventuali impedimenti di carattere organizzativo e le specifiche ragioni ostative al collocamento in aspettativa del ricorrente, non risultando sufficiente il riferimento a generiche “stringenti esigenze di servizio”;
Ritenuto, conseguentemente, che debba essere accolta l’istanza di esecuzione in esame, ordinando all’Amministrazione di rinnovare il procedimento e di concluderlo con provvedimento motivato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
Ritenuto, altresì, ove l’Amministrazione non dia esecuzione al prefato ordine entro il termine fissato, di nominare, sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, con facoltà  di delega a funzionario del suo Ufficio di adeguata professionalità , il quale, su istanza di parte, provvederà  in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente nell’ulteriore termine di trenta giorni;
Ritenuto, infine, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza di esecuzione di cui sopra e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione resistente di dare esecuzione, nel termine e nei sensi di cui in motivazione, all’ordinanza cautelare n. 29 del 16 gennaio 2014 del TAR Puglia – Bari.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, con facoltà  di delega, il quale provvederà  nei sensi e nel termine sopra indicati in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)