Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi popolari – Revoca – Fattispecie

Deve ritenersi assente il presupposto del fumus boni iuris laddove il coniuge del destinatario del provvedimento impugnato avente ad oggetto il rilascio di alloggio residenziale pubblico risulti essere, a propria volta, assegnatario di altro immobile (ciò anche perchè, nella specie, l’immobile oggetto del gravato provvedimento di rilascio era stato consegnato, in via provvisoria, per un limitato e ben determinato periodo di tempo).

N. 00221/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00424/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2014, proposto da:

Domenica De Simone, rappresentato e difeso dall’avv. Carla Chianese, con domicilio eletto presso Carla Chianese in Bari, via Crisanzio N. 32;

contro
Istituto Autonomo Case Popolari Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Concetta Elia, con domicilio eletto presso Maria Concetta Elia in Bari, c/o Uff.Avv.Iacp via F.Crispi, 85/A; Comune di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del decreto n 90041271 – n. di rep. 108/2013 del 21.11.2013 del Commissario straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari che ha disposto il rilascio dell’alloggio sito in Bari alla via Saverio Lioce n. 46, pal. A, int. 6, piano 2 (codice alloggio 900412/71) nei confronti della Sig.ra Domenica De Simone, nata a Bari il 28.09.1962, e nel caso di non ottemperanza la esclusione in via permanente dalle assegnazioni di alloggio di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributi dello Stato o di Enti pubblici;
b) della nota prot. N. 20778 del 3.06.2013 di diffida al rilascio alloggio ex art. 22 della L. R. 20.12.1984 n. 54 dello IACP della Provincia di Bari;
c) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè
d) per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittimo decreto di rilascio dell’alloggio suddetto, da liquidarsi in via equitativa stante l’oggettiva difficoltà  di quantificazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Carla Chaianese e Elia Maria Concetta;
 

Considerato che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere la totale assenza di fumus del gravame, in considerazione del fatto che il coniuge della ricorrente era assegnatario di altro immobile e che, invece, l’immobile oggetto del gravato provvedimento era stato consegnato in via provvisoria, per un limitato periodo dell’anno 2003;
Rilevato, pertanto, che l’occupazione appare abusiva e che il Decreto di rilascio impugnato con il ricorso in epigrafe si atteggia come atto consequenziale dovuto;
Ritenuto, inoltre, che, come già  rilevato con il Decreto n. 183 del 02 aprile 2014 del Presidente di questa Sezione, “ai sensi dell’art. 22 L.R. 20.12.1984 n. 54 (combinato disposto dei c. 3 e 5) l’atto che ingiunge il rilascio deve essere preceduto dalla previa diffida con assegnazione di termine di 15 gg., sicchè è solo con il sopravvenire di tale ultimo atto che si determina l’estrema gravità  ed urgenza richiesta dall’art. 56, 1 ° c., c.p.a. , l’atto impugnato costituendo la mera diffida”;
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)