Processo amministrativo – Giudizio  cautelare – Dichiarazione di pubblica utilità  – Periculum in mora – Non sussiste – Fattispecie

E’ priva dell’essenziale requisito del periculum in mora l’istanza cautelare proposta al fine di ottenere la sospensione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune delle aree interessate dall’opera di pubblica utilità , qualora l’opera pubblica sia stata, come nel caso di specie, realizzata da circa un decennio.
 

N. 00222/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00395/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2014, proposto da:

Francesco Nezi, Prudenza Giuseppina Nezi, Ferdinando Piazzolla, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Distaso, con domicilio eletto presso Paolo Mirizzi in Bari, via Roberto Da Bari N.112;

contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso Simona Dicandia in Bari, via Pisanelli N.44; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della Delibera del Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia N. 73, seduta del 29/11/2013, Prot. 23168, pubblicata il 16.12.2013, avente il seguente oggetto: “art. 42 bis D.P.R. 327/2001 aree occorse per la realizzazione del mercato rionale via Foggia. Dichiarazione di pubblica utilità  e provvedimenti conseguenti, mai notificata ai ricorrenti (ma della quale essi ultimi ne hanno avuto legale conoscenza avendone il Comune resistente fatto deposito in data 422014, nel giudizio R.G.. 65313 pendente tra le stesse parti innanzi Codesto Tribunale), con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato:
1. di approvare la premessa al presente atto, quivi richiamata a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare l’opera in oggetto di pubblica utilità  ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n°327/2001;
3. di prendere atto della stima dell’indennizzo dovuto redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale dando altresì atto che le indennità  saranno aggiornate alla data di concreta emissione dell’atto, relativamente alle indennità  di occupazione;
4. di procedere, ai sensi dell’art 42-bis del D P R 08 giugno 2001 n 327 e ss miri n, all’acquisizione al patrimonio indisponibile di questo Comune di San Ferdinando di Puglia dei terreni catastalmente individuati e intestati come meglio in delibera;
5. di dare mandato al citato Funzionario Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Sicurezza Ambiente di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla emissione del decreto definitivo ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per conto e nell’interesse del Comune .di San Ferdinando di Puglia, conferendogli la facoltà  di correggere, modificare, aggiornare od integrare l’atto stesso rispetto allo schema approvato, per errori o altra causa, nell’esclusivo interesse del Comune di San Ferdinando di Puglia quale Ente beneficiario;
6. di dare mandato, altresì, al Funzionario Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni, Sicurezza Ambiente affinchè provveda ad impegnare la somma occorrente, oltre alle imposte e spese dovute per legge, e a disporre il pagamento della somma dovuta a favore dei proprietari, definitivamente accertati, entro i termini indicati nel comma 4, dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e pertanto entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento definitivo di acquisizione delle aree;
7. di inviare la delibera alla Corte dei Conti
di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quello pugnato,
e l’accertamento
del diritto di Nezi Francesco, Nezi Prudenza Giuseppina e Piazzolla Ferdinando, di vedersi restituiti i beni di cui al deliberato consiliare liberi e sgomberi da manufatti realizzati dal Comune in violazione di norme di legge e non ottemperanti ai provvedimenti di Codesto Tribunale Amministrativo Règionale;
nonchè per la condanna
al risarcimento del danno nella misura complessiva di 100.000,000 ad altra maggiore o minore a liquidarsi in via equitativa dal Giudice adito dovuta alla lesione dolosa dell’interesse dei ricorrenti per esclusivo fatto e colpa del Comune di San Ferdinando di Puglia e del suo Sindaco in carica pro tempore, per aver adottato la delibera qui sospinta pur consapevole del contrasto della stessa con la CEDU art. 1 protocollo 1 Add., così come ravvisabile nelle parole dallo stesso spese nel provvedimento impugnato: “Il Sindaco Michele Lamacchia: il DPR 321 prevede la possibilità  della riapprovazione del progetto ai fini della pubblica utilità  di un˜area che è stata…. l’intenzione dell’Amministrazione è quella di approvare questa norma che, suggeritaci dal legale dell’ente, poi andare con il proprietario, dopo un lungo contenzioso che ha prodotto soltanto risorse per gli avvocati, di arrivare ad una possibilità  di chiudere la vertenza anche trans attivamente”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Ferdinando di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Gaetano Distaso e Giuseppe Dicuonzo;
 

Considerato il ricorso, in disparte i profili di merito ivi compresa la questione di legittimità  costituzionale, privo dell’essenziale requisito del periculum in mora, in quanto, come sostenuto dai medesimi ricorrenti, sui fondi oggetto di controversia è già  stato realizzato l’immobile dal Comune da circa un decennio;
Rilevata, pertanto, l’assenza del pericolo grave ed irreparabile quale conseguenza dell’efficacia del provvedimento impugnato, da cui deriva l’insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)