Pubblica istruzione – Decreto presidenziale inaudita altera parte  – Università  – Accesso – Prove selettive – Esclusione – Mancato pagamento contributo iscrizione – Presupposti  – Sussistono  

Sussistono i presupposti per la sospensione con decreto presidenziale, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., del provvedimento di esclusione dalle prove d’accesso dal corso di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, e della clausola del bando fondati sul mancato pagamento da parte del partecipante alla selezione del contributo d’iscrizione entro una data fissa.

N. 00195/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00449/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2014, proposto da: 
Pietro Pasquale Gadaleta, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Universita’ degli Studi di Bari, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-del provvedimento prot. n. 24087 del 02.04.2014, recante esclusione dal concorso indetto dall’Università  degli Studi di Bari con DR. n. 402/2014 per l’ammissione -A.A. 2014/2015- ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;
– del suindicato bando di concorso indetto dall’Università  degli Studi di Bari Aldo Moro con Decreto Rettorile n. 402 del 07.02.2014, limitatamente alla parte in cui detto Decreto impone a pena di esclusione il pagamento del contributo d’iscrizione entro il 18.03.2014;
-ove occorra, del Decreto Ministeriale dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca del 05.02.2014, limitatamente all’allegato n. 2;
-di ogni atto connesso, in quanto lesivo, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti di rito in relazione all’istanza di provvedimento cautelare presidenziale;
Considerato che ricorrono altresì i presupposti di estrema gravità  e urgenza ai sensi dell’art. 56, primo comma, C.P.A., attesa l’irreparabilità  del danno connesso alla mancata partecipazione alle prove concorsuali per l’accesso al corso di laurea di che trattasi;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare provvisoria monocratica fino alla data del 23 Aprile 2014 e, per l’effetto, dispone ammettersi il ricorrente alla partecipazione alle prove di ammissione al corso di laurea di che trattasi.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 aprile 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 5 aprile 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Antonio Pasca







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)