Ambiente ed ecologia – Impianti per telefonia mobile – Verifica di incidenza ambientale  – Autorizzazione – Emissioni e misurazione – Prescrizioni –  Fattispecie 

Non sussistono i presupposti cautelari per la sospensione di un autorizzazione all’attivazione di un impianto di telefonia mobile con prescrizioni aggiuntive – derivanti dalla valutazione di incidenza ambientale –  inerenti il controllo e la misurazione delle onde elettromagnetiche, da osservarsi in periodi di tempo da uno a sei anni.

N. 00200/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00403/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2014, proposto da:

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Zucchi, con domicilio eletto presso Salvatore Basso, in Bari, Corso Mazzini, n. 134/B;

contro
Comune di Altamura;
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Violante, con domicilio eletto presso Giuseppe Violante, in Bari, Piazza Umberto, n. 62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento autorizzativo unico del SUAP del Comune di Altamura n. 8 del 14 gennaio 2014, nella parte in cui ha recepito le prescrizioni di cui alle lettere f) g) h) i) e j della valutazione di incidenza ambientale resa dal Dirigente della Provincia di Bari – Servizio Ambiente Protezione Civile e Polizia provinciale con la determina n. 9486 del 10 dicembre 2013;
di ogni altro atto anteriore connesso e conseguente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Annalisa Agostinacchio, per delega dell’avv. Giovanni Zucchi, e Giuseppe Violante;
 

Rilevato che, con il provvedimento autorizzatorio unico già  concesso del 14 gennaio 2014, sono state stabilite specifiche prescrizioni poste a carico della società  ricorrente, le quali attengono, da un lato, a compiti di controllo sulle emissioni elettromagnetiche ricollegate all’impianto SRB autorizzato, dall’altro a obblighi di studio e ricerca sull’impatto delle medesime emissioni sul contesto ambientale di riferimento;
Rilevato che tali prescrizioni aggiuntive al provvedimento favorevole già  concesso risultano come da iniziarsi a svolgere – ed eventualmente completarsi – in periodi di tempo da uno a sei anni dall’attivazione dell’impianto medesimo;
Rilevato che, a tali specifiche condizioni temporali, non appare sussistere un attuale ed apprezzabile periculum in mora meritevole di specifica tutela nella presente sede cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)