Processo amministrativo – Competenza territoriale – TAR del Lazio – Impugnazione decreto ministeriale – Art. 13, comma 4 bis c.p.a.- Atto presupposto ma a carattere generale

Qualora tra i provvedimenti impugnati figuri un decreto ministeriale, da qualificarsi quale atto ad effetti diretti sull’intero territorio nazionale, è competente a definire la controversia il TAR del Lazio. Non può infatti valere, in tali casi, la deroga contemplata dall’art. 13, comma 4 bis del c.p.a. (a norma del quale la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attira a sè anche quella degli atti presupposti), posto che viene in considerazione un atto presupposto ma a carattere generale.

N. 00405/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2014, proposto da:

Oronzo Menolascina, Andrea Camassa, Piotr Michal Marczak, Vincenzo Calabretti e Luigi Lorusso, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enzo Augusto, Roberto D’Addabbo e Sabino Annoscia, con domicilio eletto presso l’avv. Enzo Augusto in Bari, alla via Abate Gimma, n.147;

contro
Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia e Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensiva e/o adozione di idonee misure cautelari:
-della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. AOODRPU n. 10225 del 19.12.2013, nella parte in cui decreta l’esclusione dei ricorrenti dai percorsi speciali abilitanti, come da elenco di cui all’accluso allegato d), per la motivazione di cui alle lettere C ed A, ovvero, rispettivamente, “Mancanza di titolo di studio necessario per accedere all’abilitazione alla quale l’aspirante intende essere ammesso” e “Mancanza di 3 anni scolastici di servizio valido, riconducibile ad una classe di concorso o a posto di scuola dell’infanzia o primaria, per almeno 180 giorni per ciascun anno, a decorrere dall’a.s. 1999-2000 all’a.s. 2012-2013, con prescritto titolo di studio. I servizi resi nei centri di formazione professionale sono validi limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008-09”;
-di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, presupposto e/o consequenziale, comunque connesso; nonchè, in via subordinata, ove occorra, del D.M. n. 58 del 25.07.2013, nella parte in cui, per la scuola secondaria, prevede quali titoli di studio necessari per accedere ai percorsi abilitanti speciali solo quelli indicati dal D.M. n. 39/1998;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia e del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca;
Visto l’art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Roberto D’Addabbo, avv. Sabino Annoscia e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
 

Rilevato che tra i provvedimenti gravati figura il D.M. n. 58 del 25.7.2013, da qualificarsi quale atto ad effetti diretti sull’intero territorio nazionale;
Considerato il tenore dell’art.13 c.p.a. e ritenuto che non possa valere la deroga contemplata al comma 4 bis della stessa disposizione, venendo certamente in considerazione un atto presupposto ma a carattere generale;
Rilevato pertanto che la competenza a definire la controversia è del Tar del Lazio, con sede in Roma ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 3°, c.p.a., innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) dichiara la propria incompetenza territoriale e individua quale giudice competente territorialmente il Tar Lazio, sede di Roma. Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)